udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto - Commissione tributaria regionale del Lazio
Commissione tributaria regionale del Lazio - per tutta la durata del periodo emergenziale svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO
- PRESIDENZA -
A tutti i Presidenti di Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio
A tutti i Giudici tributari della Commissione tributaria regionale del Lazio
IL PRESIDENTE F.F.
Visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela del diritto alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, entrato in vigore il 29 marzo 2020, e visto in particolare l’art. 27 che ha introdotto al primo comma disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze da remoto con priorità rispetto alla forma scritta di cui al secondo comma;
Vista la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19, attualmente prorogata al 31 gennaio 2021 con DPCM 7 ottobre 2020;
richiamato il proprio decreto in data 30 ottobre 2020 con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle udienze nell’attuale periodo emergenziale e preso atto della attuale impossibilità di celebrare le udienze in presenza vista la curva ancora alta del contagi sul Territorio;
Visto l’art. 16 comma 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazione dalla 1. n. 136 del 2018, come modificato dall’art. 135 comma 2 d 1.1 34 del 2020, riguardante la disciplina ordinaria dell’udienza a distanza che prevede la possibilità per le parti di richiedere “nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo, ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all’art. 31 comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”, la trattazione da remoto delle udienze di merito o camerali, disposizione richiamata dall’art. 27 comma 4 D.L. 137 del 2020;
viste le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto dettate con provvedimento del Direttore generale delle finanze in data 11 novembre 2020 Prot. RR46, che ha individuato per i collegamenti il programma informativo Skype for business;
preso atto delle indicazioni del MEF - Direzione Giustizia Tributaria ai fini della tenuta delle udienze a distanza e dell’opportunità di predisporre orari differenti per le diverse sezioni, in caso di udienza nella medesima giornata presso la Commissione, al fine di assicurare una maggiore stabilità di connessione di rete;
considerato che lo svolgimento dell’udienza a distanza è subordinato alla dotazione e funzionamento della strumentazione tecnica, oltre che alla presenza di risorse umane in possesso di specifica competenza e mirata formazione allo scopo presso ciascuna Commissione, per cui è previsto che il Presidente individui i criteri di scelta dei procedimenti da trattare con collegamento da remoto;
vista la nota prot. n.RU/9985/2020 del 14 dicembre 2020, con la quale il Direttore dell’Ufficio di Segreteria di questa Commissione regionale del Lazio ha comunicato la dotazione tecnico/informatica installata e funzionante presso le aule d’udienza della Commissione stessa e lo stato dei lavori per il potenziamento della rete internet FINANZE e della rete WIFI in prossimità delle aule stesse;
tenuto conto che presso la Commissione tributaria regionale del Lazio, pur essendo le aule d’udienza dotate della strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell’udienza da remoto (personal computers, monitor, video camere, sistema audio e collegamenti internet ed elettrici interni alle aule stesse), tuttavia sono ancora in corso i lavori per il potenziamento della capacità della rete internet FINANZE e della rete wifi necessarie e che solo al termine dei lavori in parola sarà disponibile una capacità della rete internet ed una stabilità della connessione tali da consentire la tenuta contemporanea di udienze da remoto da parte di più sezioni e presso aule diverse senza il rischio d’interruzioni del collegamento;
ritenuto pertanto possibile avviare lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto, anche in modo parziale, così come previsto dall’art. 27 comma 1, del Decreto legge n. 137/2020, tanto con riguardo alle udienze pubbliche con la partecipazione delle parti quanto delle camere di consiglio,
sia pure dovendo al momento limitare il numero delle udienze stesse e delle camere di consiglio da poter svolgere contemporaneamente, in attesa del potenziamento della rete internet FINANZE e della rete WIFI interna;
ritenuto comunque, allo stato della capacità dell’infrastruttura della rete informatica, nell’autorizzare le udienze a distanza da tenersi con collegamento delle parti processuali e dei rispettivi Difensori da remoto, di dover accordare la preferenza agli appelli che pongano questioni nuove e/o complesse nonché a quelli di maggiore rilevanza, anche economica ed a quelli per le quali il collegio ritiene necessario acquisire informazioni o chiarimenti presso le parti stesse e/o i loro Difensori;
ritenuto altresì di dover stabilire, a parità di condizioni e di valutazioni da parte dei collegi circa la necessità di tenuta delle udienze a distanza, dei criteri di precedenza così da evitare una concentrazione di udienze da remoto da svolgersi contemporaneamente capaci di determinare un sovraccarico delle rete internet FINANZE e quindi interruzioni nei collegamenti;
considerato che tutte le aule sono tutte dotate di paratine in plexiglass divisorie delle varie postazioni, di gel disinfettante e per esse è prevista igienizzazione con frequenza giornaliera.
AUTORIZZA
per tutta la durata del periodo emergenziale lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, nel caso di richiesta di parte da inviare via PEC almeno 15 giorni liberi prima dell’udienza di discussione e da notificare alle altre Parti costituite, al fine di evitare il possibile rinvio della udienza pubblica, e secondo le condizioni di operatività attive presso la Commissione Tributaria. La decisione del Presidente di sezione di svolgere l’udienza a distanza sarà comunicata alle parti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data dell’udienza.
Ove la richiesta non sia accolta ovvero nell’impossibilità dello svolgimento dell’udienza da remoto, si procederà con la trattazione scritta secondo le modalità indicate nel decreto di questa Presidenza in data 30 ottobre 2020, garantendo il rispetto di un termine non inferire a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni per le memorie di replica. Qualora non sia possibile il rispetto di tali termini la controversia è rinviata ad altra udienza ai fini della trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. I Presidenti dei Collegi hanno facoltà di rinviare il procedimento a nuovo ruolo su richiesta della parte, per la discussione orale in presenza ai sensi dell’art. 34 D.Lgs n. 546 del 1992, dopo la cessazione del periodo emergenziale, in caso di particolari, motivate e comprovate esigenze.
In via transitoria e fino all’implementazione della capacità della rete internet FINANZE, stante la possibile programmazione di udienze da remoto nella stessa giornata da parte di una pluralità di Sezioni, è opportuno stabilire, ai fini della disponibilità dello spazio virtuale, la suddivisione in fasce orarie, ciascuna ogni due ore, a partire dalle ore 9,30, anche in turno pomeridiano e fino alle ore 18,00, allo scopo di consentire in ciascuna giornata l’attivazione del processo da remoto in favore di una pluralità di collegi ed evitare il rischio di mancato funzionamento del collegamento ovvero di altre circostanze che possono limitare il corretto svolgimento dell’udienza.
In ciascuna fascia oraria è autorizzata allo svolgimento dell’udienza da remoto una sola sezione. Pertanto, i Presidenti di sezione possono disporre lo svolgimento dell’udienza da remoto con la presenza dei Difensori nei casi di questioni nuove, complesse o di maggiore rilevanza, anche economica, ovvero nei casi in cui è necessario acquisire informazioni o chiarimenti direttamente dai difensori.
I Presidenti delle sezioni sono invitati a verificare i casi di eventuale contemporaneità delle udienze con collegamento da remoto con quelle di altre sezioni e a valutare l’adozione di ogni possibile provvedimento al fine di prevedere la fissazione dell’udienza in altro giorno o in altra fascia oraria (anche pomeridiana). In caso di eventuale previsione della tenuta delle udienze a distanza nella medesima fascia oraria da parte di una pluralità di sezioni, si procederà secondo il criterio della rotazione alternata, accordando la precedenza nel collegamento alla Sezione avente il numero più basso, salva una diversa programmazione concordata tra i Presidenti di Sezione.
A tal fine, il calendario delle udienze da remoto fissato da ciascuna Sezione dovrà essere inviato a cura del Segretario di Sezione alla Segreteria di Presidenza e di Direzione prima che vengano inviati gli avvisi di avvenuta fissazione dell’udienza di trattazione, così da consentire la programmazione dei collegamenti e l’adozione di altre misure organizzative e logistiche.
Roma, 16 dicembre 2020
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