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Illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 140 Cpc

news iconViolazione art. 26, comma 4, Dpr 602 del 29 settembre 1973 – A cura di: Carmelina De Luca, ex Odcec di Roma, Revisore dei Conti, Presidente del Comitato Class Action Ader.

Gli effetti derivanti dalla violazione dell’art. 26 del Dpr 602 del 29 settembre 1973 al suo comma 1 e 3 si ripercuotono su tutto il procedimento notificatorio. È bene ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 175 del 23 luglio 2018, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente nel caso in cui il Concessionario della riscossione provveda direttamente alla notifica del suo atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ritenendola una forma “semplificata”. Concessa per la impegnativa attività svolta nella “pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”, da tenere a mente.  Anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto lo stesso indirizzo affermandolo nelle sue molteplici sentenze, tra cui Ordinanza n. 21558 del 22 ottobre 2015 – Sent. 10245\2017 – Sent. 10144 del 28 maggio 2020.

L’agente notificatore, a completamento del procedimento di notifica successivamente alla irreperibilità del destinatario dell’atto e dei soggetti abilitati a riceverlo nell’ordine sequenziale previsto dall’ art. 139 del Cpc (Cassazione Sentenza n. 3595\2017), e della cui assenza deve dare atto in relata, procede ai sensi del 4 comma del disposto normativo in commento che richiama l’art. 60 Dpr 600\73. Quindi, dopo gli infruttuosi tentavi di consegnare l’atto a mani, procede alle operazioni necessarie al deposito alla Casa Comunale. La cartella di pagamento deve essere chiusa nel plico ed il medesimo sigillato. Però, è una attività che non può essere svolta. L’affido esterno di ogni adempimento attinente l’emissione della cartella, inclusa la sua stampa e l’imbustamento, preclude ogni operazione ai notificatori che possono consegnare esclusivamente il plico chiuso, indipendentemente dalla modalità in esecuzione e stabilita dalle norme. Inoltre, loro non sono mai in possesso di quella che dovrebbe essere la copia originale della cartella di pagamento, necessaria per l’apposizione della relata di notifica, perché viene stampata in unico esemplare. Unico, come si palesa dall’allegato della “Procedura per l’affidamento del servizio di stampa e imbustamento di documenti esattoriali” in Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale- Contratti pubblici n. 12 del 30 gennaio 2017. Non vi è alcun riferimento alla stampa in duplice copia della cartella di pagamento ma alla unica che viene imbustata, consegnata per la spedizione ed in seguito consegnata al destinatario nelle diverse forme stabilite dalla normativa. Notificata in plico chiuso a cui è apposta la relata di notifica identica a quella contenuta nell’atto anche quando deve essere notificata ai sensi dell’art. 140 del Cpc. Al concessionario resta solo la copia digitale consegnata dalla azienda aggiudicatrice del sub appalto e la relata della notificazione eseguita dal personale dipendente delle Poste Spa. Si evince quindi, la totale assenza in tutto il processo di notifica della copia originale dell’atto.

Ma affinché tutto il procedimento di notifica si possa considerare perfezionato la Riscossione è obbligata a rispettare l’intera procedura di cui giova ricostruirne gli adempimenti necessari nella fattispecie in esame, sia in caso di irreperibilità relativa che assoluta, Corte Costituzionale Sent. n. 258\12.

1.Affissione sulla porta della abitazione, o dell’ufficio o dell’impresa del contribuente, dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata dell’atto presso la Casa Comunale in cui la notifica deve essere effettuata. Su tale punto vi è orientamento contrastante della Suprema Corte che con alcune decisioni, tra cui Ordinanza 29191\2017 e n. 14061\2020, ritiene sanata l’omissione di affissione per raggiungimento dello scopo mediante la ricezione della raccomandata informativa di cui al punto 3). Orientamenti che stravolgono i precedenti giurisprudenziali tra cui la decisione n. 25079\14 con cui la medesima Corte ha stabilito il principio secondo il quale il perfezionamento della notifica è raggiunto provando il compimento della sequenza degli obblighi previsti dall’art. 8 della Legge 890\82, dall’art. 26 D.p.r. 620\73 e dall’art. 140 con i correttivi previsti all’art. 60 del Dpr 600\73. Di medesimo tenore le Sentenze n. 15902/2017, n. 12753\2018.  Orientamenti opposti nonostante la citata sentenza della Corte Costituzionale 258\12. È evidente che, oltre consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa mediante la impugnazione tempestiva dell’atto di cui era il destinatario e di cui deve aver avuto conoscenza effettiva, deve essere tutelato il rispetto delle norme che dispongono in merito. Contrasto evidente anche con l’art. 6 della Legge 212\2000 in cui il Legislatore ha previsto l’obbligo della amministrazione finanziaria “ad assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza dell’atto”. 

2.Consegna della copia dell’atto in plico chiuso alla Casa Comunale.

3.Raccomandata informativa con ricevuta di ritorno mediante la quale il destinatario dell’atto viene edotto dell’avvenuto deposito ai sensi della Legge 890\82. Però, per raggiungere il perfezionamento della notifica non è sufficiente l’invio della raccomandata ma la sua recezione, tra le tante Ordinanza 26938\2019 della Corte di Cassazione.

Per il Concessionario dovrebbe trattarsi dell’assolvimento di obblighi inscindibili tra loro. Un condizionale che lascia pensare. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza 16412\2007 hanno delineato il principio per cui “una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diverse e specifiche funzioni” rappresentano il valido titolo esecutivo nella ipotesi siano stati “ritualmente notificati” al contribuente in osservanza delle modalità stabilite dalle norme. È stato invece, accertato che in gran parte delle notifiche delle cartelle di pagamento eseguite ai sensi dell’art. 140 Cpc è omessa l’affissione alla porta, dei differenti usi immobiliari del contribuente, dell’avviso di deposito alla Casa Comunale. Determinandosi la nullità della notifica dell’atto, Cass. n. 22425\17.  I fatti, quelli reali, insinuano interrogativi sul possibile tentativo di arginare le potenziali declaratorie di illegittimità delle violazioni commesse dai Concessionari in tutta la filiera della riscossione. E sono molteplici. Quale è il personale che provvede ai citati adempimenti? Come già anticipato, con il passaggio della riscossione alle ben note società di partecipazione pubblica, tutti gli addetti alle notifiche delle cartelle di pagamento sono stati, ed a tutt’oggi restano, gli operatori postali. Improbabile sia sopravvissuta una sola delle figure professionali previste dal D. Lgs 112\99, Capo III “Personale addetto al servizio di riscossione” art. 42 gli “Ufficiali della Riscossione” ed all’art. 45 i “Messi notificatori”. Personale in via di estinzione. I Giudici, nei diversi gradi di giudizio, dovranno decidere se i dipendenti delle Poste spa, vincitrice della gara di affido, possono rivestire il ruolo di Messo ordinario. Personalmente non pare azzardato anticipare che un esito favorevole alla AdER-Equitalia è di illogica giuridica alla luce della citata Sentenza n. 175 del 23 luglio 2018 della Corte Costituzionale e delle sentenze già citate degli Ermellini di Piazza Cavour. Decisioni con cui hanno sancito la legittimità, anche costituzionale, dell’art. 26 esclusivamente se l’attività inerente la lavorazione della cartella di pagamento è eseguita direttamente dall’agente della riscossione.

Le eccezioni relative al personale addetto in ogni profilo del procedimento notificatorio è una disputa giudiziaria agli arbori d’altronde, per decenni, abbiamo assistito ad una giurisprudenza di merito e legittimità pressoché univoca nell’escludere il postino dal procedimento di notifica dell’atto tranne nella attività postale. Siamo invece arrivati al punto in cui redigono, sottoscrivono e fanno sottoscrivere la relata di notifica della consegna a mani dell’atto. Circostanze che delineano la giuridica inesistenza della notifica per violazione dei disposti di cui all’art. 60 del Dpr 600\73 che apporta modifiche, create su misura alla fattispecie dell’atto tributario, all’art.140 del Cpc. Vizio non sanabile ai sensi dell’ex art. 156 Cpc e che possiede la struttura normativa e di giurisprudenza per resistere alle contestazioni delle parti avverse sulla conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Difatti, nel procedimento di notifica è omesso anche il passaggio normativo della affissione dell’avviso di deposito, con ogni probabilità per essere eseguita dagli operatori postali a cui è affidato il compito di constatare “la assenza temporanea o assoluta del destinatario dell’atto e delle persone ivi abilitate al ritiro, oppure alla loro incapacità o rifiuto”. Una omissione di massa giustificata da alcune sentenze di legittimità, Ordinanza Cassazione n. 5077\2019, però solo alcune, in cui i Giudici non hanno potuto valutare che nella raccomandata informativa spedita al contribuente una ics, un semplice segno aritmetico, contrassegna la casella descrittiva dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito. I conti non tornano. In tutte le raccomandate informative il messo speciale adito dichiara sempre essere stata attività svolta. Falsamente. Una falsa dichiarazione da parte di pubblico ufficiale che merita separato approfondimento.

Purtroppo, in tempi recenti stiamo assistendo ad un cambio di direzione anomala, raffiche di vento che portano indirizzi giurisprudenziali annunciazione di potenziale burrasca in arrivo. Siamo noi. Siamo noi che abbiamo l’obbligo di tutelare i contribuenti e la giustezza di norme che sono l’animo di uno Stato democratico ma sopraffatte da incomprensibili decisioni calate dall’alto dei vertici Erariali. In ultimo. La omessa stampa dell’ulteriore copia originale della cartella di pagamento determina altre violazioni, oltre che disservizi nello svolgimento del servizio pubblico della riscossione nazionale. Tra queste la impossibilità del contribuente di avere copia della cartella di pagamento nonostante sia espressamente previsto dall’art. 26, comma 5, della medesima norma e su cui è opportuno puntare l’obiettivo stante il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Tenuto conto che l’estratto di ruolo non ha veste giuridica di atto impositivo, Sez. Unite Sez. Civile VI T Ordinanza n. 16055 del 11 luglio 2014, appare fondata logica giuridica la obbligatorietà del Concessionario di produrre copia originale conforme a quella notificata al contribuente in caso di contestazione del debito erariale e dei contenuti del medesimo atto che, in gran parte delle pretese erariali, è il titolo esecutivo con cui azionare le procedure esecutive. Sempre a conclusione della Suprema Corte “ una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 24 della Costituzione”.  In merito si era espresso anche il Consiglio di Stato con la “sentenza 7486\2009 disponendo la violazione commessa dal Concessionario nel rilasciare elaborato interno anziché, copia della cartella evidenziando la “differenza ontologica” dei due documenti che non può essere superata dalla “omogeneità di contenuto” trattandosi dell’atto il cui modello è approvato dal Ministero delle Finanze e con cui si esercita la riscossione nazionale.  Di enorme interesse la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18252 del 30 luglio 2013 con cui ha ribadito il principio secondo il quale la consegna dell’atto effettuata in assenza dell’ufficiale giudiziario “attesta la consegna del plico ma non del suo contenuto”. E, solo per completezza espositiva, l’omessa conservazione o addirittura la omessa stampa della cartella di pagamento determina la violazione dell’art. 37 del D. Lgvo 112\99 che prevede la conservazione di tutti gli atti sino al discarico del ruolo. D’altronde, un differente orientamento limiterebbe il diritto di difesa del contribuente impossibilitato a verificare la concordanza dei dati del ruolo trasfusi nella cartella di pagamento e quindi “prova contraria che rimarrebbe nella disponibilità” del concessionario. Principi di diritto rimasti fondanti pur il trascorso degli anni essendo rimasto immutato il procedimento di notifica degli atti di riscossione ma anche su tali questioni alcune sentenze hanno spezzato principi consolidati. Merita separato approfondimento gli effetti scaturiti dagli affidi delle attività parziali della riscossione sul D. Lgs 112\99 e sul rapporto trilaterale contribuente-creditore-concessionario ivi disciplinato.