Skip to main content

?mutare la destinazione di un locale destinato a luogo di culto è reato edilizio - Corte di Cassazione Sentenza n. 36689 del 30/08/2019

In materia di reati edilizi, la Terza sezione ha affermato che integra il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mutamento della destinazione d’uso di locali originariamente destinati a magazzino in luogo di culto.Corte di Cassazione Sentenza n. 36689 del 30/08/2019 - Redazionale

In data 30 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha sancito che il mutamento della destinazione d’uso di un immobile al fine di trasformarlo in un luogo di culto costituisce reato. La sentenza nasce dalla vicenda giudicata dal Tribunale e la Corte d’Appello di Milano, che avevano entrambe emesso sentenza di condanna a 6 mesi di reclusione e pagamento di un’ammenda a seguito della costruzione di opere edilizie che avevano realizzato un mutamento della destinazione d’uso dei locali di un magazzino a luogo dove si professava quotidianamente il culto islamico. La parte condannata aveva proposto ricorso in Cassazione contestando in quattro punti le precedenti sentenze di condanna.

In primis, la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel basare la propria motivazione su un'unica ispezione presso i locali dell’ex magazzino dove era stata registrata la presenza di più di 400 persone nell’atto di preghiera. Un singolo accertamento non sarebbe stato sufficiente a provare la quotidianità delle attività religiose e di conseguenza il mutamento dell’uso dell’ex magazzino. In secondo luogo, il reato non sarebbe stato integrato nella sua parte soggettiva in virtù della mancata intellegibilità del concetto di ‘destinazione di luogo di culto’. In altri termini, il contrasto giurisprudenziale in materia avrebbe fornito un contesto di incertezza sull’argomento e che l’omessa richiesta di mutamento di destinazione d’uso sarebbe giustificata in tal senso. Il terzo motivo del ricorso è incentrato sulla sollevazione di illegittimità costituzionale del DPR 380/2001 agli artt. 10 e 52 e L.Reg. Lombardia n.12/2005 in contrasto con gli artt. 19, 25 e 117 Cost. e art 9 Cedu nella misura in cui per i professanti di fede islamica sarebbe più difficile o impossibile poter esercitare la propria libertà di culto in assenza di un’intesa con lo Stato. Infine il quarto motivo del ricorso verte sull’erronea applicazione dell’art 131-bis c.p. inerente all’esclusione della punibilità per tenuità del fatto.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato e di conseguenza respinto.

La sentenza precisa che il mutamento della destinazione d’uso si sostanzia in un cambiamento radicale dei locali e non in una mera preghiera in un luogo non abidito al culto. Il mutamento in questione è quello che altera sostanzialmente il luogo rendendolo atto esclusivamente all’esercizio del culto (TAR Lombardia 242/2013). In riferimento al primo motivo del ricorso, le modifiche apportate al locale oggetto dell’accertamento lasciavano presupporre la modificazione permanente da magazzino a luogo di culto (e.g. i tappetti, le fotografie e la separazione dei luoghi per uomini e donne). Il DPR 380/2001 art 44 è dunque applicabile e il primo motivo è infondato.

Anche la seconda motivazione non è accolta dalla Corte in quanto la consolidata giurisprudenza di legittimità la scusabilità per ignoranza della legge in materia edilizia si verifica solo se l’agente abbia avuto la certezza della liceità delle sue azioni sulla base di un comportamento positivo delle istituzioni o di un complessivo orientamento giurisprudenziale. La Corte argomenta che la condotta dell’agente che non dichiara l’intenzione di mutare la destinazione d’uso risulta come colposa. In più, nel caso di specie la non chiarezza della giurisprudenza in merito avrebbe dovuto portare all’inazione dell’agente.

In merito al terzo motivo, la Corte opera una ricognizione della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale in riferimento alla libertà di culto e alla costruzione di luoghi adibiti a tale scopo. La libertà religiosa sancita dall’articolo 19 Cost deve essere assicurata a qualsiasi credo religioso, indipendentemente dal fatto che esso abbia o no contratto con lo Stato un’intesa. La mancata stipulazione infatti non configura come condizione ostativa alla costruzione di luoghi di culto e all’esercizio delle funzioni religiose (Corte Cost.508/2000 e 329/1997). Ciò è anche richiamato nella giurisprudenza CEDU. Limite alla costruzione di luoghi di culto è il bilanciamento con le necessità di sicurezza, l’ordine pubblico e la pacifica convivenza inerenti alla pianificazione urbanistica (Corte Cost. 195/1993) e di certo, afferma la Corte, il suo mancato esercizio può essere fatto valere al giudice competente, ossia quello amministrativo. La Corte non ha ritenuto sufficientemente motivato l’oggetto del ricorso per poter adire al giudice costituzionale, e di conseguenza lo ha rituenuto infondato. 

Infine, la tenuità del fatto commesso non è stato rilevato dalla Corte sulla base della mancata osservanza delle norme di sicurezza, considerando il notevole rischio all’ordine e incolumità pubblica dato dall’affollamento urbanistico dovuto all’alta affluenza di fedeli combinata con l’assenza di presidi di sicurezza.

la santenza

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190830/snpen@s30@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.