Espropriazione per pubblica utilità – giurisdizione - retrocessione totale
Espropriazione per pubblica utilità – giurisdizione - retrocessione totale – riparto di giurisdizione – giurisdizione giudice amministrativo – sussistenza. commento a cura dell’Avv. Silvia Albanese.
Fatto. Il Comune espropriava un’area di proprietà privata per realizzare un’opera pubblica.
Con l’adozione e notificazione del decreto di esproprio si autorizzava l’occupazione definitiva delle aree.
A seguito di ciò, venivano estirpate dal terreno tutte le piantagioni ivi presenti, senza però che dalla data di notifica del provvedimento ablativo fosse realizzata nessuna opera.
Con reiterate richieste, i deducenti sollecitavano ripetutamente il Comune a disporre la retrocessione del terreno, tuttavia senza riscontro.
Da ultimo, gli esponenti agivano dinanzi al Tribunale per la restituzione del bene, in toto inutilizzato, e per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Il Tribunale ordinario dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle domande di retrocessione del fondo espropriato e di risarcimento dei danni presentate dai ricorrenti.
Decisione. Il TAR accoglie il ricorso.
Il Collegio richiama la giurisprudenza susseguitasi sul riparto di giurisdizione nella retrocessione totale del terreno.
L’orientamento tradizionale della giurisprudenza è nel senso di attribuire la giurisdizione al G.A. nei soli casi di retrocessione parziale.
In questo caso, infatti, il diritto alla restituzione nasce solo a seguito di una valutazione discrezionale compiuta dalla p.a. che dichiari che i beni non siano più utili alla realizzazione dell’opera pubblica; ne deriva che il privato vanta una posizione di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Al contrario, i giudici di legittimità (cfr. Sezioni Unite n. 1092 del 18.01.2017, in linea di continuità con la precedente giurisprudenza) assegnano alla giurisdizione del G.O. le vicende che involgono la retrocessione totale di cui agli artt. 63 L. n. 2359/1865 e 46 D.P.R. n. 327/2001.
La retrocessione totale non richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione, traducendosi in un diritto soggettivo del privato.
Nonostante tale consolidato orientamento, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, hanno operato un importante revirement.
In particolare, i giudici di legittimità hanno statuito che in tema di espropriazione per pubblica utilità sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. non solo quando la richiesta di retrocessione totale sia avanzata nello stesso giudizio innanzi al G.A. in uno alla domanda di retrocessione parziale (ex multis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 gennaio 2014, n. 1520) ma anche ove proposta in via autonoma.
Sulla base di questo richiamato principio, il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per la restituzione dell’immobile agli originari proprietari, onerando il Comune a provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In conclusione, il TAR accoglie il ricorso, accertando il diritto dei ricorrenti di ottenere la retrocessione totale dell’immobile e condannando, altresì, l’amministrazione al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.