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Autoriciclaggio - Attività speculativa - Giochi d’azzardo e scommesse

Autoriciclaggio - Attività speculativa - Giochi d’azzardo e scommesse - Rilevanza - Sussistenza. Sentenza n. 13795 ud. 07/03/2019 - deposito del 29/03/2019, commento a cura dell’Avv. Marta Cigna.

Fatto. Il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza di emissione degli arresti domiciliari in capo all’imputato accusato dei reati di truffa aggravata (640, 61 nn 7 e 11 c.p.) e di autoriciclaggio ex art. 648 ter -1 c.p. ritenendo, quanto al reato di truffa, la carenza dei limiti edittali, e, quanto al reato di autoriciclaggio, la carenza dei presupposti indiziari.

Per quanto concerne il delitto di autoriciclaggio, il Tribunale riteneva che il settore dei giochi e delle scommesse, nel quale il soggetto agente aveva impiegato cospicua parte del profitto ricavato dalla truffa, non potesse rientrare nella definizione di “attività speculativa” prevista dall’art. 648 ter c.p.. In particolare, il giudice del riesame ha ritenuto che l’attività di speculazione sia diversa da quella del gioco d’azzardo, consistendo, la prima, nell’impego di denaro in attività che presentano dei rischi calcolati e che consentono di guadagnare con elevato grado di certezza rilevanti utili. Al contrario, l’attività del gioco e delle scommesse presenterebbero un’alea e un grado di rischio che non sono prevedibili e che possono condurre a non avere nessun rientro economico. A supporto di tale tesi, il Tribunale richiamava un orientamento della sezione tributaria della Cassazione (Sez V, Sent 20681/2015) secondo cui la speculazione sarebbe attività volta ad ottenere un corrispettivo più alto rispetto all’ammontare originariamente investito.  Secondo il Tribunale del riesame l’attività di investimento in giochi e scommesse sarebbe, piuttosto, ascrivibile alla condotta non punibile di cui al comma 4 dell’art. 648 ter c.p. di chi destina il denaro ad uso e/o godimento personale.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha considerato il ricorso fondato e ha annullato con rinvio la decisione impugnata ritenendo che l’attività di investimento in giochi e scommesse sia da ricomprendersi nella definizione di “attività di speculazione” stabilita dall’art. 648 ter c.p..

La Suprema Corte ha argomentato suddetta decisione sulla base dei criteri interpretativi letterale, teleologico ed estensivo.

Quanto al dato testuale della norma, la Corte di Cassazione ha effettuato un’accurata ricerca dei significati riconducibili letteralmente a quello di “attività di speculazione” verificando che le caratteristiche di quest’ultima sono pienamente assimilabili a quelle attinenti all’investimento nel gioco d’azzardo. In entrambi i casi, infatti, si tratta di scommettere su un esito incerto e di impegnare il denaro per ottenere un guadagno. In definitiva, la Corte ha osservato che molte attività economiche si fondano su variabili aleatorie o su fattori di difficile quantificazione, dunque, non potrebbe racchiudersi il significato di speculazione nel solo ambito delle attività di investimento finanziarie.

Inoltre, il concetto di alea previsto nel gioco d’azzardo, secondo la S.C. non può ritenersi ontologicamente diverso da quello dell’attività speculativa finanziaria, alla luce dei moderni sistemi di calcolo delle probabilità e delle specifiche modalità di gioco (es: puntate multiple o su tutti i risultati possibili) che consentono di ridurre, se non perfino azzerare, il rischio di perdita di capitale, e di ottenere un almeno parziale ritorno di capitale con raggiungimento dell’obiettivo di “ripulitura” del denaro proveniente da delitto.

La Suprema Corte ha fatto, inoltre, riferimento al criterio ermeneutico teleologico della ratio legis per corroborare l’inclusione della nozione di gioco d’azzardo nell’attività di speculazione punita dall’art. 648 ter c.p. : l’obiettivo che ha condotto il legislatore ad introdurre il reato di autoriciclaggio è stato quello di evitare qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno del circuito economico legale utilizzando, in questo senso, ampie locuzioni quali “ attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative” purchè si tratti di attività che siano “idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione delle loro provenienza delittuosa”.

Anche in base al criterio ermeneutico di tipo estensivo, il gioco d’azzardo, in base alla S.C. deve essere ricondotto nell’ambito della nozione di attività speculativa, poiché, diversamente, si finirebbe per optare per un’interpretazione sostanzialmente abrogativa della dizione di “attività speculativa”.

In questa sentenza la Suprema Corte ha evidenziato la difformità di vedute rispetto ad altra sentenza della stessa sezione ( n. 9751/2019) nella quale, in adesione ai principi di tassatività, determinatezza e divieto di analogia, si era stabilito che l’impego di denaro attività di gioco d’azzardo non potesse farsi rientrare nella nozione di attività speculativa prevista dall’art. 648 ter c.p. Sul punto, la S.C. ha sostenuto che l’interpretazione estensiva della definizione di attività speculativa, comprensiva dell’attività di gioco d’azzardo, non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 25 della Costituzione nella misura in cui la soluzione cui si perviene si pone in piena armonia, non solo con la lettera della norma, ma anche con la ratio della stessa e con il contesto ordinamentale in cui si colloca.