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Responsabilità del caching- Art. 15 D.Lgs. n. 70/2003 – servizi della società dell’informazione

Responsabilità del caching- Art. 15 D.Lgs. n. 70/2003 – servizi della società dell’informazione – prestatore di servizi – responsabilità del caching – omessa rimozione dei contenuti illeciti a seguito dell’ordine proveniente dall’autorità amministrativa o giurisdizionale - Corte di Cassazione Sezione I, sentenza n. 7709 del 19/03/2019 a cura dell’Avv. Ylenia Coronas

Fatto. Il Tribunale rigettava la domanda della AAA_s.p.a., volta all’accertamento della violazione, da parte della BBB_s.p.a., dell’inibitoria concessa dalla stessa autorità giudiziaria relativa alla diffusione sul proprio portale video di filmati tratti da vari programmi televisivi di proprietà della società attrice, ritenendo il servizio della convenuta riconducibile alla mera attività di caching ex art. 15 d.lgs. n. 70/2003.

La Corte d’Appello, adita dalla AAA_s.p.a., dichiarava inammissibile l’impugnazione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. la AAA_s.p.a.,  rilevando che il Tribunale avesse ingiustamente ritenuto, in violazione di quanto previsto dagli artt. 2043 ss., 2598 e 2599 c.c., trattarsi di lecita attività di ottimizzazione del servizio di ricerca da parte della BBB_s.p.a., nonché per aver considerato il prestatore del servizio tenuto solo a “passare le carte” alla pubblica amministrazione.

Decisione. La Suprema Corte ha interamente respinto il ricorso, giungendo alla conclusione secondo cui il ruolo della BBB_s.p.a. quale prestatore di servizi non ha varcato i limiti della prestazione di mero caching.

In particolare, secondo la Corte la BBB_s.p.a. si è limitata a svolgere la funzione di semplice motore di ricerca, consistente nel “cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall’utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi. Per svolgere tale attività il motore di ricerca procede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, attività che consente di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi”. Ciò in quanto, tale memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni, eseguita al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ai destinatari a loro richiesta, rappresenta pienamente l’attività di cui all’art. 15 d.lgs. 70/2003.

La Cassazione ha, altresì, precisato che nella anzidetta funzione viene rispettata la condizione che il prestatore del servizio non modifichi le informazioni e che sia rimasto in una situazione di neutralità.

Per quanto concerne gli altri motivi di impugnazione, la Corte ha fondato il suo rigetto partendo proprio da un’interpretazione letterale dell’art. 15 del d.lgs. n. 70/2003, che ricalca l’art. 13 della direttiva 2000/31/CE, secondo cui la prestazione del servizio della società dell’informazione del cosiddetto caching, consiste nel “trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, mediante la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta”.

La Corte ha, inoltre, spiegato che il prestatore del servizio beneficia delle deroghe di responsabilità rispetto a quella prevista per la figura dell’hosting provider, quando non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa e “non modifichi l’informazione che trasmette” ed altresì non “deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti”.

Sulla base di queste premesse, quindi, il giudice di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: “nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità del cd. caching, prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall’ordine proveniente da un’autorità amministrativa o giurisdizionale”.

Di conseguenza, alla stregua del citato quadro normativo, la Corte ha chiarito che al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching la legge non richiede che, sol perché reso edotto di specifici contenuti illeciti con una diffida extragiudiziale o perché proponga una domanda giudiziale al riguardo, spontaneamente li rimuova.