Skip to main content

Aiuti di stato – Incompatibilità con il mercato interno

Aiuti di stato – Incompatibilità con il mercato interno – Obbligo di diligenza del beneficiario – Legittimo affidamento del privato – Presupposti di invocabilità. Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 6990 dell’11 marzo 2019, commento a cura della Dott.ssa Ilaria Gonnellini.

Fatto. La Regione Autonoma Sardegna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha annullato l’ordinanza di ingiunzione emessa dall’amministrazione regionale nei confronti della Società CCC___ s.r.l., con la quale era stato ingiunto a quest’ultima di restituire il contributo erogatole in forza della legge regionale n. 9/1998, oltre agli interessi, in seguito alla decisione della Commissione europea che dichiarava l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi nell’ambito del regime di sovvenzioni in favore di investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna perché il regime degli aiuti era stato autorizzato a condizione che tali investimenti fossero realizzati dopo la presentazione della domanda dell’impresa, mentre una parte dei contributi in questione – tra cui quelli erogati in favore della Società CCC___ s.r.l. –  era stata concessa dalla Regione Sardegna per progetti di investimento iniziati prima di quel momento. In particolare, con il terzo motivo di ricorso la Regione Sardegna ha denunciato il contrasto della sentenza con il diritto dell’Unione europea e, nello specifico, con la disciplina degli aiuti di stato e con il rilievo ascrivibile al principio del legittimo affidamento del privato.

La Società CCC___ s.r.l. ha proposto controricorso e ricorso incidentale.

La Commissione europea, con apposita nota di osservazioni, ha argomentato in ordine alla opportunità di assicurare che la Società CCC___ s.r.l., in quanto beneficiaria dell’aiuto incompatibile illegalmente concesso, fosse dichiarata tenuta a rimborsare gli interessi composti decorrenti dalla data di messa a disposizione dell’aiuto e non dalla notifica dell’ordine di recupero – diversamente, quindi, da come ha statuito la Corte cagliaritana –, non potendo essere fatto valere alcun legittimo affidamento del privato, né alcuna responsabilità della Regione.

Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla scorta del terzo motivo del ricorso principale, ritenendo il relativo esame assorbente rispetto alle questioni sollevate anche nel controricorso.

In particolare, dopo una breve ricognizione degli artt. 107 e 108 del TFUE relativi, rispettivamente, ai requisiti costitutivi della nozione di aiuto incompatibile con il mercato interno e ai poteri della Commissione europea in ordine all’accertamento di tale incompatibilità, la Corte di legittimità ha ribadito che incombe in ogni caso sul beneficiario dell’aiuto un obbligo di diligenza consistente nel vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell’aiuto e nel verificare direttamente il contenuto della decisione, a prescindere dal comportamento dell’amministrazione erogatrice del contributo, onde soltanto quando quest’onere sia stato assolto le imprese beneficiarie possono invocare il loro legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto, dovendosi presumere non illegale e non incompatibile solo un aiuto attuato nel rispetto della procedura prevista dalla norma comunitaria. In mancanza, nessun legittimo affidamento può essere affermato, in quanto l’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e la soppressione ne presuppone la necessaria restituzione da parte del beneficiario in modo che egli sia privato dell’indebito vantaggio di cui aveva usufruito nel mercato comune a danno dei suoi concorrenti.

Pertanto, recependo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e della giurisprudenza costituzionale, la Suprema Corte ha affermato che il principio del legittimo affidamento deve intendersi non come affidamento puro e semplice nell’operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell’aiuto con le norme e, dunque, è invocabile da parte del beneficiario di aiuti non dovuti solo se è fondato sull’avvenuto rispetto delle procedure previste dal Trattato.