Skip to main content

Diritto Panale – Procedimento per decreto  – domanda di oblazione

Diritto Panale – Procedimento per decreto  – domanda di oblazione (artt. 459 e ss., c.p.p.). “l’art. 461 comma 5 cod. proc. pen. non consente la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione allorquando la richiesta di oblazione contenuta nell'atto di opposizione sia considerata inammissibile”. Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 11473/19 dep. 14 marzo 2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.

Fatto.

Il ricorso in parola interessa l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina con la quale veniva dichiarata l’esecutività del decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente a fronte del rigetto della richiesta di oblazione presentata unitamente all’atto di opposizione.

In particolare, ci si duole della circostanza che il G.i.p., pur rilevata l’impossibilità di ammettere l’oblazione (in quanto, nella fattispecie, persistevano le conseguenze dannose del reato e non v’era prova circa l’adempimento di alcune prescrizioni) non si sarebbe comunque trovato nella possibilità di dichiarare esecutivo il decreto, dovendo piuttosto disporre il giudizio immediato.

La III Sezione penale, avallando le considerazioni del ricorrente, ha evidenziato come il provvedimento impugnato sia affetto da abnormità, non trovando alcuna rispondenza nel codice di rito e ponendosi, quindi, al di fuori dell’ordinamento processuale.

La norma di cui all’art. 461 c.p.p., infatti, non consentirebbe al giudice di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna soltanto in considerazione dell’inammissibilità dell’istanza di oblazione.

Se è vero, infatti, che nell’atto di opposizione l’interessato possa richiedere una definizione diversa del procedimento presentando istanza di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. o, ancora, avanzando richiesta di oblazione, è altresì previsto espressamente che, laddove nessuna delle richieste anzidette sia formulata, il giudice emetta decreto di giudizio immediato.

Pertanto, l’opposizione al decreto penale e la richiesta di oblazione “sono e restano due istanze sostanzialmente e processualmente autonome” non comportando la reiezione della richiesta di oblazione altresì inammissibilità dell’opposizione.

Il provvedimento del G.i.p., glissando illegittimamente l’atto di opposizione presentato dal ricorrente, lo ha privato, di fatto, del diritto di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la propria responsabilità circa i fatti che gli vengono ascritti.

L’ordinanza, pertanto, è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi all’Ufficio G.i.p. di Messina.