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nave - sinistri marittimi - cause per sinistri - procedimento

Processo di limitazione del debito - Attivazione in relazione ad un unico credito contestato in giudizio di impugnazione dello stato passivo - Sospensione necessaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11113 del 10/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11113 del 10/05/2013


In tema di procedura di limitazione del debito dell'armatore, nel caso in cui detta procedura sia stata attivata dall'armatore in relazione ad un credito soltanto, sorto in ragione del viaggio di una nave cui si riferisce la procedura di limitazione stessa, ove tale credito sia incerto, perché contestato nella sua stessa esistenza in un giudizio di cognizione (non ancora definito con sentenza), non può addivenirsi alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio d'impugnazione dello stato passivo, proposta, ai sensi dell'art. 636 cod. nav., dall'armatore in conseguenza dell'ammissione del credito anzidetto, non ricorrendo tra quest'ultimo giudizio e quello di cognizione pendente dinanzi ad altro giudice un'ipotesi di pregiudizialità tecnico-giuridica, tale da determinare un possibile conflitto di giudicati.(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).