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Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi di telecomunicazione - telefoni - concessioni ad uso privato – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17655 del 06/09/2016

Rapporti di utenza telefonica - Spedizione della fattura a mezzo posta - Spese anticipate dal gestore del servizio di telefonia - Addebito all'utente - Ricarico Iva - Legittimità - Fondamento.

Nel rapporto di utenza telefonica, poiché l'anticipazione della spesa sostenuta dal gestore del servizio di telefonia per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale - spesa prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare all'utente - non è, in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali, un'anticipazione eseguita in nome e per conto dell'utente, ma solo un'anticipazione per conto (e nell'interesse) dello stesso, e, dunque, non dà luogo alla fattispecie prevista dall'art. 15, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (secondo cui non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte), la pretesa di rimborso verso l'utente riguardo a quanto corrisposto a Poste Italiane fa parte della base imponibile, ai sensi dell'art. 13 del detto decreto, trattandosi di spesa per l'esecuzione della prestazione, con la conseguenza che legittimamente il gestore del servizio di telefonia ricarica detta spesa dell'IVA, ancorché sopporti la spesa di spedizione in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, n. 16, dello stesso decreto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17655 del 06/09/2016