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Sanzioni amministrative - Applicazione sanzioni accessorie

Estinzione della sanzione principale per omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione - Conseguenze - Estinzione della sanzione accessoria - Fondamento - Fattispecie relativa alle sanzioni accessorie per l'emissione di assegni senza provvista. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11847 del 12/07/2012


Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11847 del 12/07/2012

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione determina, ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della legge n. 689 del 1981, l'estinzione della sanzione principale e, con essa, per vincolo di dipendenza, l'estinzione della sanzione accessoria.

Ne consegue che, in mancanza di una diversa previsione speciale, le sanzioni accessorie contemplate dall'art. 5 della legge n. 386 del 1990 per l'emissione di assegni senza provvista si estinguono, insieme alla sanzione principale, in caso di omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990.