Skip to main content

Straniero (giurisdizione sullo) - Convenuto contumace – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014

Eccezione di difetto di giurisdizione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.

Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014