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Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17017 del 25/06/2025

Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

(Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).