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concordato preventivo - annullamento e risoluzione - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16738 del 23/07/2014

Dichiarazione di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 140, terzo comma, legge fall. - Configurabilità - Atti divenuti estranei alle finalità della procedura concordataria - Inefficacia - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16738 del 23/07/2014

In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art 140, terzo comma, legge fall., in tema di concordato fallimentare - secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non avere rilevato l'esistenza di pagamenti illegittimamente effettuati in favore di creditori chirografari senza il previo soddisfacimento di creditori privilegiati quali l'INPS e l'Esattoria comunale, per come facilmente evincibile dalla stessa sentenza di risoluzione del concordato preventivo).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16738 del 23/07/2014