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riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Corte di Cassazione

Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Norma transitoria - Ambito applicativo - Cartelle di pagamento notificate anteriormente alla sua entrata in vigore - Giudizi in corso - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15329 del 04/07/2014

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all'art. 5 ter, sostituendo il comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 deve essere notificata, a pena di decadenza, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione a tutte le situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, anche a quelle "sub iudice".

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15329 del 04/07/2014