Avvocati - Praticanti - Dichiarazioni mendaci o reticenti in sede di istanza di iscrizione all’albo o registro -Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 27 settembre 2024
L’omessa attestazione di precedenti penali può pregiudicare il requisito della condotta irreprensibile Costituisce violazione del dovere di verità nei confronti delle istituzioni forensi (art. 71 co. 1 cdf), con conseguente possibile rilievo anche ai fini della valutazione circa il requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 241/2012) l’aver sottaciuto, in sede di domanda di iscrizione all’albo o registro, la sussistenza di condanne penali
(Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti semplici giacché, in sede di domanda per ottenere l’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti abilitati, non dichiarava un proprio precedente penale nonché di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto il ricorso confermando la legittimità del provvedimento impugnato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 349 del 27 settembre 2024
(Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti semplici giacché, in sede di domanda per ottenere l’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti abilitati, non dichiarava un proprio precedente penale nonché di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto il ricorso confermando la legittimità del provvedimento impugnato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 349 del 27 settembre 2024