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Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Di Campli), sentenza n. 276 del 1° dicembre 2023

l’avvocato aveva raggiunto in ospedale i familiari della figlioletta ivi deceduta a seguito di un incidente stradale, allo scopo di conseguire incarichi professionali per l’assistenza legale nei procedimenti civili e penali originati dal sinistro mortale

Costituisce gravissima violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme in tema di accaparramento della clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare 

(Nel caso di specie, l’avvocato aveva raggiunto in ospedale i familiari della figlioletta ivi deceduta a seguito di un incidente stradale, allo scopo di conseguire incarichi professionali per l’assistenza legale nei procedimenti civili e penali originati dal sinistro mortale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni cinque).