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Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024

Successione di AdER a Riscossione Sicilia ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 - Patrocinio erariale - Necessità - Conseguenze.

In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.