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Conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo - Cass. Sez. Un., 04 gennaio 2024, n. 258

Per l’azione di risarcimento per danni proposta dal condominio verso il distributore di energia la giurisdizione spetta al giudice ordinario – Cass. Sez. Un., 04 gennaio 2024, n. 258 – Commento a cura di Adriana Nicoletti, Avvocato del Foro di Roma

La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se essa si avvale di tale facoltà, il cui esercizio, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo. Ne consegue che ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici - siano essi dati o meno in concessione - occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza

Il contenuto dell’ordinanza oggetto di commento, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, concerne una questione che più volte è stata oggetto di precedenti decisioni: ovvero a chi spetti la giurisdizione, giudice ordinario o amministrativo, quando l’oggetto della controversia sia costituito da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto nei confronti di una società di distribuzione di un servizio pubblico (nella specie: un condominio verso la società di distribuzione dell’energia elettrica).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Il decreto legislativo n. 104/2010 (di delega al governo per il riordino del processo amministrativo) stabilisce (art. 133, co. 1) che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta una serie di controversie tra le quali quelle “relative a concessioni di pubblici servizi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore pubblico servizio in un provvedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…” (lett. “c”), nonché “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia….., le centrali…relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale..” (lett. “o”).

Questa è la norma di riferimento, che delimita la giurisdizione del giudice amministrativo alle sole controversie nelle quali la P.A. ed i soggetti ad essa equiparati agiscono nell’ambito dei rispettivi poteri ai quali il soggetto-utente è del tutto estraneo. Quest’ultimo, infatti, nel momento in cui patisce un danno lo subisce solo perché nel processo di erogazione di un servizio di carattere amministrativo è stato leso per un difettoso funzionamento della macchina amministrativa, che non ha esattamente adempiuto ai propri doveri.

Come accennato, la giurisprudenza del massimo organo di legittimità sull’argomento è oramai granitica, come risulta da innumerevoli pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite quali ad esempio Cass. 30 ottobre 2013, n. 24467 e Cass. 21 marzo 2013, n. 7043 e molte altre.  Tra tutte vale la pena di segnalare l’ordinanza n. 32780 del 19 dicembre 2018 che trattava un caso analogo di conflitto di giurisdizione avendo ad oggetto l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, che aveva fornito acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie: arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango comunitario.