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Condominio –accertamento tecnico preventivo – corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 20139 del 17 agosto 2017 commento

Spese di CTU in sede di accertamento tecnico preventivo – imputabilità a carico delle parti in solido – esclusione -  corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 20139 del 17 agosto 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

Le spese relative alla consulenza tecnica effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo richiesto da un condomino non possono essere poste a carico delle parti in solido, ma devono essere sostenute dal soggetto che ha avviato il  giudizio cautelare.

La Corte di Cassazione ha qui ribadito il consolidato orientamento secondo il quale il procedimento di accertamento ex artt. 696 e ss. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione del consulente tecnico nominato dal giudice il quale, stabilito il relativo compenso, non assume alcun altro provvedimento concernente la regolamentazione delle spese tra le parti.

Nella fattispecie, infatti, mancano – secondo la Corte – i presupposti sui quali il giudicante deve basare la propria statuizione sulle spese come disciplinata dagli att. 91 e 92 c.p.c. Infatti il provvedimento di liquidazione  si qualifica come decisorio e definitivo e, come tale, è ricorribile solo in Cassazione (Conf. Cass. nn. 21756 e 19498/2015). Inoltre, se è vero che il regolamento delle spese è ancorato alla soccombenza virtuale, che presuppone un accertamento sulla fondatezza o meno della domanda, nel caso del procedimento cautelare previsto dall’art. 696 c.p.c. e ss. l’oggetto del contendere è limitato ad una verifica dello stato di fatto, da intendersi cristallizzato nel momento in cui viene svolta la CTU.

Le spese, quindi, devono essere poste a carico della parte richiedente e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre a carico del soccombente, salva l’ipotesi della compensazione (Conf. Cass. n. 14268/2017).