La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021