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Impedimento a comparire espressioni sconvenienti od offensive

 Avvocato - Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Rinvio dell'udienza - Impedimento a comparire - Carattere - Assolutezza - Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive - Valutazione del giudice disciplinare - Autonomia - Sanzione - Misura - Principio di proporzionalità . (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008). Consiglio Nazionale Forense Decisione del 15-12-2011, n. 205

Procedimento disciplinare - Impedimento a comparire - espressioni sconvenienti od offensive

Avvocato - Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Rinvio dell'udienza - Impedimento a comparire - Carattere - Assolutezza -  Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive - Valutazione del giudice disciplinare - Autonomia - Sanzione - Misura - Principio di proporzionalità
L'impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza giustificata dalla dedotta necessità dell'incolpato di accompagnare la figlia in altra città ove avrebbe dovuto ricoverarsi in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e cure in quanto in stato interessante).In tema di frasi sconvenienti o offensive, il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi usate dall'avvocato in scritti difensivi, ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, che tiene conto anche della condotta dell'incolpato nel suo complesso, nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell'intera classe forense.In tema di espressioni offensive, va applicata in applicazione del principio della proporzionalità la più lieve sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due inflitta dal COA, qualora le espressioni disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, siano scritte nel medesimo contesto e come tali idonee ad essere valutate come unica sostanziale violazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).  Consiglio Nazionale Forense Decisione del 15-12-2011, n. 205

 Consiglio Nazionale Forense Decisione del 15-12-2011, n. 205

FATTO
Gli avv.ti V. A. e L. Manici il 15 gennaio 2008 hanno presentato al COA di Monza un esposto con il quale hanno lamentato il reiterato comportamento tenuto dall’avv. A. I., il quale, in un procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Monza tra la sig.ra E. A. – da lui assistita- e la P.M.D.F. sas –assistita dagli esponenti, succedutisi l’uno all’altro nella difesa, insieme all’avv. D. P.- aveva usato, nei suoi scritti difensivi, espressioni sconvenienti, offensive e gravemente lesive dell’onorabilità e della professionalità degli esponenti e dell’avv. P..
L’avv. I., informato dell’esposto, ha presentato memoria difensiva con la quale ha sostenuto che i rapporti tra i difensori, inizialmente improntati alla massima correttezza, si sarebbero incrinati allorché controparte aveva presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, a suo dire “completamente irritale, infondato e privo di ragione alcuna”, tendente solo a “mettere in cattiva luce agli occhi del Tribunale la sua assistita”.
Lo stesso avv. I. ha aggiunto che le espressioni da lui usate, da considerarsi veementi e non offensive, erano state determinate dal comportamento provocatorio e scorretto tenuto
dagli avversari.
All’esito delle indagini istruttorie il COA di Monza ha deliberato l’apertura del procedimento disciplinare, contestando all’avv. A. I. i seguenti addebiti:
A) per violazione degli artt. 5 1° comma, 20, 22, 29 II° comma C.D.F., per aver tenuto, nell’ambito del procedimento celebratosi avanti il Tribunale di Monza (causa n. 4862/04) promosso dalla sig.ra E. A., assistita dall’avv. A. I., nei confronti della società imm. P.M.D.F. s.a.s. di M. P. & C., assistita dall’avv. V. A., un comportamento lesivo della reputazione professionale del predetto difensore ed in genere dell’immagine e del decoro della classe forense, connotando i propri scritti difensivi di espressioni e frasi sarcastiche, ironiche oltre che offensive ed oltraggiose nei confronti del collega avversario senza
alcuna pertinenza con l’oggetto della causa trattata, quali le frasi presenti nella memoria datata 13.02.2007 depositata il 15.02.2007:
- “Ebbene, all’esito di tali osservazioni, controparte – in spregio ad ogni deontologia e correttezza – depositava delle irritali, inammissibili e non autorizzate note di osservazioni alla ctu ed istanza ex art. 700 c.p.c. …omissis….” (pag. 2 rigo 7 della memoria) e:
- “Su tale memoria è necessario compiere alcune osservazioni, se non altro per rispondere all’arroganza di controparte (pag. 3 rigo 6 memoria) e:
- “Ogni commento sulla dilatorietà ed impudenza delle istanze di controparte è a dir poco superfluo” (pag. 5 rigo 5 memoria).
In Monza, il 15 febbraio 2007.
B) Per violazione degli artt. 5 1° comma, 20, 22, 29 II° comma C.D.F., per aver tenuto, nell’ambito del procedimento celebratosi avanti il Tribunale di Monza (causa n. 4862/04) promosso dalla sig.ra E. A., assistita dall’avv. A. I., nei confronti della società imm. P.M.D.F. s.a.s. di M. P. & C.,assistita dagli avv.ti L. Manici e D. Palladino, subentrati nella difesa dell’avv. V. A., un comportamento lesivo della reputazione professionale dei predetti avv.ti A., Manici e Palladino, ed in genere dell’immagine dell’immagine e del decoro della classe forense, connotando i propri scritti difensivi di espressioni e frasi sarcastiche, ironiche oltre che gravemente offensive nei confronti dei colleghi avversari senza alcuna pertinenza con l’oggetto della causa trattata, quali le frasi presenti nella comparsa
conclusionale depositata il 21.09.2007:
- “Si trattava, in effetti, del primo maldestro tentativo dell’ex difensore di controparte di rimediare ad una situazione di per sé già ampiamente compromessa …” (pag. 2 rigo 14 della conclusionale) e:
- “Una volta che gli incauti tentativi, compiuti dalla difesa di controparte, non hanno sortito alcun effetto, onde evitare di incorrere in ulteriori figuracce, subdolamente rinuncia al mandato …” (pag. 2 rigo 19 memoria) e:
- “Il secondo tentativo, più che maldestro, appare un meschino espediente di bassa lega per creare confusione” (pag. 2 rigo 24 conclusionale) e:
- “L’avvocato di controparte, infatti, esibiva in udienza il contratto preliminare di compravendita … omissis … chiedendo alla sig.ra A., presente quale difensore, in modo surrettizio, capzioso e del tutto irritale … omissis … se lo stesso atto fosse stato da lei sottoscritto” (pag. 3 rigo 1 della conclusionale) e:
- “ … tale condotta processuale, che definire delinquenziale da parte della P.M.D.F. sarebbe il meno, e che sarà certo oggetto di ricorsi disciplinari (pag. 3 rigo 7 conclusionale) e:
- “A tali disperati e scorretti mezzucci si aggiunge la classica ciliegina sulla torta, con la formulazione all’udienza ex art. 190 c.p.c. di conclusioni nuove da parte dei nuovi difensori (pag. 3 rigo 12 conclusionale) e:
- “Va solo stigmatizzato il comportamento di controparte che … omissis … ha inteso ricorrere ad un inutile espediente di bassa lega” (pag. 5 rigo 7 conclusionale) e:
- “ … la Folcloristica difesa di controparte … “ (pag. 5 rigo 20 conclusionale).
In Monza, il 21 settembre 2007.
Il COA ha fissato l’udienza per la trattazione del procedimento disciplinare e l’incolpato ha depositato istanza di rinvio, in quanto impedito a comparire, dovendosi recare a Salerno per assistere la figlia, bisognosa di ricovero ospedaliero per accertamenti e cure in quanto incinta.
Il COA ha disatteso l’istanza di rinvio ed ha celebrato il procedimento, nel corso del quale sono stati ascoltati gli esponenti avv.ti A. e Manici.
All’esito dell’istruttoria è stata ritenuta la responsabilità disciplinare dell’avv. I., nei confronti del quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi due.
Avverso detta decisione ha proposto impugnazione l’avv. I. eccependo, preliminarmente, la nullità della seduta disciplinare e dello stesso provvedimento impugnato, in quanto il COA, violando il principio della difesa, non aveva consentito la sua partecipazione – ancorché incolpato- alla seduta disciplinare, ritenendo infondato il dedotto legittimo impedimento a comparire.
In subordine ha lamentato la eccessiva sanzione inflittagli, perché sproporzionata in relazione al fatto contestato, e comunque eccessiva rispetto ad identiche situazioni già valutate e decise da questo Consiglio e definite con la sanzione dell’avvertimento.
DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato.
La censura relativa al mancato differimento della seduta disciplinare per impedimento a comparire dell’incolpato non è fondata e va rigettata.
L’impedimento della parte a presenziare all’udienza deve infatti essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare.
Nel caso che ne occupa, caratterizzato dalla richiesta di differimento dell’udienza giustificata dalla dedotta necessità dell’incolpato di accompagnare la figlia a Napoli perché avrebbe dovuto ricoverarsi in Ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e cure in quanto in stato interessante per motivi di salute, non può configurarsi la ipotesi di assoluto impedimento, mancandone i dati oggettivi che avrebbe legittimato la richiesta di rinvio.
Sotto il profilo della responsabilità del professionista, con riferimento alle contestazioni a lui mosse, non vi è dubbio che sussista violazione di regole deontologiche, atteso che è scorretto e deontologicamente rilevante usare espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti di colleghi.
A tal proposito è d’uopo rammentare che in tema di frasi sconvenienti ovvero offensive, indipendentemente dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale in ordine al carattere offensivo o meno delle frasi usate dall’avvocato in scritti difensivi, il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle frasi usate sotto il profilo deontologico, che tiene conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell’intera classe forense.
E’ da condividere quindi la valutazione del consiglio territoriale in ordine alla intrinseca offensività delle frasi riportate dal ricorrente nei due scritti difensivi.
Ritiene, invece, il Collegio che possa accogliersi la richiesta di applicare una sanzione disciplinare più lieve, rispetto a quella inflitta dal COA di Monza.
Va rilevato che le espressioni offensive disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, sono state scritte nel medesimo contesto, come tale idonee ad essere valutate come unica sostanziale violazione.
Ne segue che, applicando il principio della proporzionalità, si ritiene che sanzione più adeguata ai fatti contestati debba essere quella della censura, per cui, limitatamente al tipo di sanzione irrogata, il ricorso va accolto e la decisione va riformata sul punto.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 52 e segg. del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, e gli artt. 42 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;
in parziale accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso proposto dall’avv. A. I. avverso la decisione resa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza del 10 novembre 2008 / 05 febbraio 2009 così provvede:
1) accoglie il ricorso limitatamente alla specie di sanzione irrogata ed in riforma, in parte qua dell’impugnata decisione, irroga a carico dell’avv. A. I. la sanzione della censura;
2) conferma nel resto l’impugnata decisione.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2010.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Luigi Cardone f.to avv. Carlo Vermiglio
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 dicembre 2011
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. A. Mascherin
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. A. Mascherin

 

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