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Ricusazione - Diretta impugnabilità dinanzi al CNF - Esclusione

 Ricusazione intero C.d.O. Per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 segg. Dell'Ordinamento Professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanza di ricusazione contro i Consigli Territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al C.N.F. Va altresì ritenuta inammissibile la ricusazione rivolta nei confronti della maggioranza di Consiglieri , dovendo essa riguardare il Giudice come persona fisica e, quindi, essere rivolta specificatamente a singoli componenti del Collegio, e non indiscriminatamente. (Dichiara inammissibile il ricorso per la ricusazione C.d.O. di Potenza, 14 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 208

Avvocato - Procedimento disciplinare - Ricusazione - Diretta impugnabilità dinanzi al CNF - Esclusione - Ricusazione intero C.d.O.

Per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 segg. dell'Ordinamento Professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanza di ricusazione contro i Consigli Territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al C.N.F. Va altresì ritenuta inammissibile la ricusazione rivolta nei confronti "àdella maggioranza di Consiglierià", dovendo essa riguardare il Giudice come persona fisica e, quindi, essere rivolta specificatamente a singoli componenti del Collegio, e non indiscriminatamente. (Dichiara inammissibile il ricorso per la ricusazione C.d.O. di Potenza, 14 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 208

Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 208

FATTO
L’avv. M. L. presentava in data 18/3/2011 ricorso per ricusazione del Giudice ex art. 51 n. 3 c.p.c. e 52 c.p.c. e art. 36 c.p.p. indirizzandolo come letteralmente di seguito indicato.
“Avverso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati c/o il Tribunale di Potenza quale Organo giudicante relativo al procedimento disciplinare n. 9/2010 aperto a carico dell’avv. M. L. del Foro di Potenza da comunicare per conoscenza e controllo ai successivi Organi giurisdizionali di cui ai capi. I, II, III, IV, V.
I. Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati c/o il Tribunale di Potenza;
II. Ill.mo P.M. Dott.ssa Anna Gloria Piccininni c/o il Tribunale di Potenza;
III. Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati c/o il Tribunale di Salerno;
IV. Ill.mo Sig. Consigliere Delegato Avvocato Luigi Maiello presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
V. Ill.mo Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense dell’Ordine degli Avvocati presso il Ministero di Grazia e Giustizia Via Arenula 71 Roma”.
Premetteva il ricorrente che il C.O.A. di Potenza, con comunicazione 28/3/2011 prot. 1388, aveva notificato un atto per dare conto dell’inizio del procedimento disciplinare n. 9/2010 esprimendo la volontà dell’Organo Collegiale di aprire a suo carico un procedimento disciplinare sul seguente capo di incolpazione: “pur essendo sprovvisto del mandato difensivo, si costituiva nei giudizi recanti i numeri 3914/2008 e 1932/2009, aperti presso il Tribunale Civile di Potenza nell’interesse della Sig.ra L. A. M., circostanze queste rilevate prima dal Tribunale di Potenza in composizione Monocratica nella persona della Dott.ssa Magarelli, con provvedimento 2 febbraio 2009, e poi dal Tribunale in composizione Collegiale, con provvedimento del 19 novembre 2009, all’interno del quale lo stesso avvocato veniva condannato al pagamento delle spese processuali per aver proposto un’azione senza effettivo conferimento della procura da parte della persona nel cui interesse aveva dichiarato aver agito…”
L’avv. L. si doleva che il 21/2/2011 la Procura della Repubblica di Potenza gli avesse notificato, quale persona offesa del reato, una richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 1266/2007 a carico del Presidente e della quasi maggioranza del C.O.A. di Potenza.
Si doleva altresì di essere stato ingiustamente accusato di aver posto in essere attività difensiva in assenza di mandato nell’ambito di due giudizi civili avanti al Giudice Monocratico ed al Tribunale in composizione collegiale di Potenza, essendo stato oggetto di gravissime accuse da parte dell’avv. R. G. che, assumendo la mancanza di procura a favore dell’avv. M. L., nel corpo di una comparsa aveva chiesto che fossero “adottati adeguate misure di custodia del documento (reclamo in originale) che la reca (la procura) allo scopo di preservarle da eventuale smarrimento o distruzione.
Censurava quindi il fatto che, nonostante la contraria dichiarazione della parte interessata, il Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale avesse ritenuto l’assenza di una procura a suo favore e la conseguente inesistenza dello jus postulandi (per carenza di procura e di firma in originale sulla stessa).
Eccepiva altresì l’avvenuta violazione da parte dell’avv. R. G. dei precetti di cui agli art. 5, 6, 14, 48, 49 del Codice Deontologico e la commissione da parte della stessa dei reati di cui agli art. 368 c.p., 374 e 374 bis c.p.
Concludeva affermando la sussistenza di (letteralmente): “ motivazioni evocate dagli artt. 51 n. 3, c.p.c.; dell’art. 52, c.p.c., nonché le motivazioni previste dall’art. 36 c.p.p. che evidenziano la sussistenza delle motivazioni di grave inimicizia del ricorrente con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e della maggioranza dei Consiglieri dello stesso Consiglio, con l’evidenza altresì, della sussistenza in capo a tale organo del difetto di terzietà che ne comprometta la funzione di organo terzo rispetto alle determinazioni da adottare, con il presente atto il sottoscritto avv. M. L. chiede che l’instaurando procedimento n. 9/2010 come deliberato e notificato allo scrivente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza sia deferito per effetto della ricusazione dell’organo e della sede a quello insediato presso il Tribunale di Salerno ad altro stesso ma diverso Organo e sede che sia competente a pronunciarsi”.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Prescindendo dall’incertezza provocata dalla pluralità dei destinatari del ricorso di ricusazione (il C.O.A. di Potenza, il P.M. Dott.ssa Anna Gloria Piccininni, il Presidente del C.O.A. di Salerno, il Consigliere Delegato presso il C.O.A. di Salerno) tra i quali solo ultimo viene indicato questo Consiglio Nazionale deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, il sistema di cui agli artt. 54 segg. dell’Ordinamento Professionale esclude la diretta impugnabilità innanzi al C.N.F. delle deliberazioni assunte in relazione alle istanza di ricusazione contro i Consigli Territoriali, trattandosi di procedimento amministrativo che conduce ad un provvedimento non espressamente incluso tra quelli impugnabili al Consiglio Nazionale (In tal senso C.N.F. n. 17/2011 e conformi n. 213/2010, n. 27/2007, n. 122/2006).
Completezza espositiva impone di ricordare che il suesposto motivo di inammissibilità assorbe, in quanto antecedente logico-giuridico, l’ulteriore motivo di inammissibilità che sarebbe costituito da una ricusazione rivolta nei confronti “…della maggioranza di Consiglieri…”: la ricusazione infatti deve riguardare il Giudice come persona fisica e, quindi, essere rivolta specificatamente a singoli componenti del Collegio e non indiscriminatamente.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 40 n.2, 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. M. L. .
Così deciso in Roma lì 26 maggio 2011.

 

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