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Non basta querelare o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione sentenza n. 27 del 22 marzo 2022

La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022

 

La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022