Skip to main content

Procedimento disciplinare - Ricusazione decisione del 13-12-2010, n. 213

Avvocato - Procedimento disciplinare - Ricusazione - Ricusazione intero C.d.O - Competenza - In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell'intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell'Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell'obbligo derivante dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull'istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 213

Avvocato - Procedimento disciplinare - Ricusazione - Ricusazione intero C.d.O. - Competenza - In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell'intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell'Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell'obbligo derivante dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull'istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 213

Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 213

FATTO

A seguito di apertura da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli di procedimento disciplinare a carico degli avvocati F.R. ed E.P., il Presidente dell’Ordine ne disponeva la loro citazione per l’udienza del 18 dicembre 2009, per rispondere dei seguenti illeciti disciplinari:

“Quanto all’Avvocato F.R.
1) Nell’esposto presentato al Presidente del Tribunale di Tivoli il 25/10/2007, in
relazione ai procedimenti civili n. R.G. 1508/06 e 2730/06, ha usato espressioni
sconvenienti ed offensive nei confronti dei giudici del Tribunale di Tivoli di seguito
indicati. E specificamente:
1.a) “Nell’ambito di tali Procedimenti, tutti i predetti Legali hanno potuto osservare
un’impressionante numero di circostanze “incomprensibili”, le quali fanno sorgere il
“legittimo sospetto” di gravissime irregolarità da parte degli Organi Giudicanti ed, in
particolare, la lunga sequela di fatti inesplicabili coinvolge personalmente il Giudice
Unico designato per dette Cause ed anche, direttamente il Medesimo Ill.mo
Presidente del Tribunale adito” (parte iniziale).
I magistrati ai quali viene fatto riferimento sono il Dr. R.C:, Presidente del
Tribunale, il Dr. V.P. ~ G.I. nel procedimento n. R.G. 1508/06 ed il Dr. S.S., G.I. nel
procedimento n. R.G. 2730/06.
1.b) “I commenti ironici che si potrebbero fare solamente sulle sopraindicate
circostanze e sui fatti riferiti meriterebbero un’edizione speciale della trasmissione
televisiva <striscia la notizia>”. (punto terzo ultima parte).
L’espressione è riferita ai Giudici del Collegio che hanno emesso la sentenza n.
52/2005, e cioè il Dr. R.C:, Presidente del Collegio, il Dr. S.S., Giudice Relatore ed
il Dr. V.P., Componente.
1.c) “-inutile dire che, senza minimamente verificare l’enorme sequela di
circostanze inveritiere e diffamatorie propalate dal Difensore dell‘A.I., il Giudice
Delegato del Fallimento M. ha istantaneamente autorizzato un’azione giudiziaria
nei confronti dell’A., per favorire la predetta A.I. e cercare di rimediare una
manciata di Euro, per fantasiosi risarcimenti pretesi dal Fallimento e privi di
qualsivoglia sostegno fattuale e/o normativo;”. (punto n.6).
L’espressione è rivolta al Dr. S.S. quale Giudice Delegato al fallimento.
1.d) “-antecedentemente la prima udienza del Giudizio proposto dalla Curatela
Fallimentare contro l’A., il Dott. P. (forse leggendo nell’atto difensivo dell’A. il
nominativo dell’Avvocato F.R., quale persona interessata, il quale è
orgogliosamente legato al Giudice da un contraccambiato sentimento di disistima
reciproca, la quale ha origini addirittura precedenti i presenti Procedimenti) si
periziava di sollevare un’eccezione (tardività della domanda riconvenzionale del
convenuto) che, secondo il rigore interpretativo della Suprema Corte di
Cassazione, avrebbe potuto e dovuto essere sollevata unicamente dalla
controparte, dimostrando in tal modo di confondere il proprio ruolo di Giudice con
quello di Difensore della controparte, ruolo che maggiormente sembra addicergli;”
(punto n.8 lettera A).

L’espressione è rivolta al Giudice Dr. V.P..
1.e) “- non soddisfatto di detta prima violazione compiuta, con un Provvedimento di
quattro pagine il predetto Magistrato si periziava di motivare “persino” il ri2etto di
una ipotetica e mai formulata richiesta dell’A. di riunione del Giudizio proposto
dalla Curatela Fallimentare con altro rubricato al n. 52/2005 r.g. Tribunale Tivoli del
quale, sinceramente, si ignorano persino le parti e l’oggetto del contendere
(suscitando l’ilarità di chi esercita il proprio lavoro con la doverosa attenzione)”.
(punto 8 lettera B).

L’espressione è rivolta al Dr. V.P..
1.f) “con un erudito e dotto Provvedimento, nell’ambito del quale l’Ill.mo Presidente
del Tribunale di Tivoli cita persino la Corte di Strasburgo. senza tuttavia spendere
una parola per giustificare le gravissime incongruenze denunciate al superiore
punto n.9. lettere “B” e “C”. il Medesimo Responsabile dell’Ufficio Giudiziario
prontamente rigettava l’istanza di ricusazione proposta dall’A.: (punto n.10).
L’espressione è rivolta al Dr. R.C:, Presidente del Collegio, che ha emesso il
provvedimento del 03/01/2007 con il quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione
del Dr. V.P., alla Dr.ssa C.A., Giudice Relatore ed al Dr. S.S., componente del
Collegio.
1.g) “il fatto sopra indicato, di inaudita gravità, ingenerava la legittima Collera del
Giudice Delegato Dott. S., il quale convocava immediatamente il Collegio, al fine di
evidenziare l’illegittimità di un comportamento ditale natura, sintomo di aperta ed
ingiustificabile ribellione alla sovrana autorità del Giudice Delegato, per revocare
così l’incarico affidato dal Tribunale al Dott. M.F.;” (punto n. 13).
L’espressione è rivolta al Dr. S.S..
1.h) “- In sostanza umilmente domandiamo, all’On.le Presidente del Tribunale di
Tivoli, come possa un Giudice del proprio Ufficio, sul quale il predetto Ill.mo
Responsabile dell’Ufficio dovrebbe esercitare il potere di controllo e di indirizzo,
rigettare nel corso di una Udienza alcune lagnanze e, quando successivamente
rientri nei suoi scopi, porre le stesse a fondamento di un suo successivo
Provvedimento, senza che -medio tempore - sia intervenuto alcun fatto
modificativo; inoltre, se tali fatti rivestono natura di denuncia di un illecito penale,
come può lo stesso Magistrato prima negare tale rilevanza penale e poi porla a
fondamento di un suo successivo Provvedimento, il tutto senza aver, a norma
dell’art. 631 c.p., provveduto a trasmettere gli atti alla competente Procura della
Repubblica; ci si augura che l’Esimio Presidente del Tribunale di Tivoli (magari
facendo espressi riferimenti alla Corte di Strasburgo) risulti in grado di fornire
spiegazioni a quest’umile ed inadeguata Difesa, la quale - allo stato - ritiene i fatti
accaduti inaccettabili e privi di ogni spiegazione logica, morale e giuridica;” (punto
18).
Le espressioni sono rivolte al Dr. V.P. ed al Dr. R.C:, Presidente del Tribunale di
Tivoli.
1.i) “- Tuttavia, in data 1/6/2007, il Dott. P. si rendiconto delle incongruenze poste
in essere (prima ha rigettato una richiesta ad una parte e poi, senza che siano
intervenuti mutamenti dei fatti, la pone in qualità di relatore a fondamento di altro
provvedimento scritto di suo pugno!) e - preso forse dal timore di esagerare o da
un qualsivoglia scrupolo - propone al Presidente del Tribunale di Tivoli una istanza
di astensione “ricordandosi di aver fatto parte del Collegio che ha revocato I
incarico al Dott. M.F.”, proprio sulla scorta delle doglianze dell’attrice;” (punto n.
20). L’espressione è rivolta nei confronti del Dr. V.P..
1.j) “- Ma, il sentimento di antipatia che nutre nei confronti dell’Avvocato F.R.
nonché, di conseguenza, anche dell’A. S.r.l., lo porta a spingersi oltre e, senza
attendere la Decisione del Tribunale (ovvero dell’Ill.mo Presidente) in data
5.6.2007emette Provvedimento di rigetto dell’istanza di ingiunzione di pagamento;”
(punto n. 21).
L’espressione è rivolta nei confronti del Dr. V.P..
1.k) “- inoltre, il Dott. P. Giustifica il Provvedimento emesso alla luce della
seguente testuale affermazione:”considerato che non sussiste prova scritta del
compenso spettante alla A. S.r.l. per il parcheggio dei mezzi sul suo piazzale, che
non può considerarsi notorio”;se la deducente difesa non erra, la finestra dell’Aula
di Udienza del Dott. P. affaccia sulla medesima strada ove è porto il portone
principale di ingresso del Tribunale, ai cui lati il Comune ha posto le c.d. “strisce
blu” dei parcheggi a pagamento; il Magistrato, conseguentemente, avrebbe dovuto
affacciarsi solamente alla sua finestra, ovvero avvicinarsi alla macchinetta posta
vicino all’ingresso del Tribunale, per conoscere le tariffe comunali per il parcheggio
in strada; vieppiù, esistono delle tariffe, approvate dal Ministero della Giustizia, per
il deposito giudiziario dei mezzi sequestrati in virtù di violazioni!! (l’affermazione del
Giudice non merita alcun commento, perché la deducente difesa rischierebbe di
cadere nell’ingiuria e nella diffamazione);” (punto n.24 prima parte).
L’espressione è rivolta nei confronti del Dr. V.P..
1.l) “Evidentemente, gli artefici di tali accadimenti denunciati ritengono, a
modestissimo avviso degli istanti “impropriamente”, di avere a che fare con
Professionisti dotati di un livello intellettivo inadeguato, non in grado di avvedersi di
tutti i gravissimi episodi sopra esposti, ma, con vero rammarico, ci corre obbligo di
sottolineare come, l’osservanza, sino ad oggi dimostrata, di una pacata
rassegnazione e di un benevolo spirito conciliativo, non debbono essere confusi
con una inadeguatezza delle facoltà mentali.” (punto n.24).
L’espressione è rivolta al Dr. R.C:, alla Dr.ssa C.A., al Dr. S.S. ed al Dr. V.P..
Fatto commesso in Tivoli il 25/10/2007 con violazione degli artt. 5 e 20 del Codice
Deontologico.
2) Nell’anzidetto esposto, ha eseguito una serie di dichiarazioni non vere sulla
esistenza o inesistenza di fatti obiettivi. E specificamente:
2.a) “-Inutile dire che, i Giudici del Collegio non richiedevano agli istanti, né
altrimenti acquisivano personalmente, le visure della Camera di Commercio della
Società fallenda, motivo per cui, nessuno dei predetti Magistrati del Collegio si
avvedeva, o si rendeva altrimenti conto, del fatto che sei mesi prima la predetta
A.R.T. aveva cessato di rivestire la carica di Legale Rappresentante della Società
fallenda trasferendo le proprie quote sociali (vendute) ad altro soggetto (tale Sig.
C.D.), il quale - per ragioni imprenditoriali e personali — subito dopo l’acquisto
aveva trasferito la Società fallenda (che aveva ovviamente anche mutato la propria
denominazione sociale) in altra regione;” (punto n.2).
Viceversa, la visura della Camera di Commercio di Roma è stata acquisita d’ufficio
il 23/5/2005, prima cioè dell’udienza prefallimentare tenutasi il 25/5/2005.
2.b) “- in una occasione, cosi come documentato sia al Giudice delegato Dott. S.
sia ai suoi Colleghi di Castelnuovo di Porto e di Roma, il Legale dell’A.I., dopo aver
ricevuto i canoni di locazione ancor prima dell’udienza fissata dal Giudice di
Castelnuovo di Porto per in virtù di uno sfratto per morosità dal medesimo
Procuratore proposto in nome del suo Cliente, richiedeva posteriormente anche
Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Roma, al chiaro ed evidente fine di ottenere la
duplicazione degli importi dovuti; il medesimo, non soddisfatto della ingegnosa
“trovata” resisteva persino ardimentosamente nel conseguente Giudizio di
opposizione proposto dal conduttore, arrivando a negare fermamente quanto
verbalizzato dal Giudice di Castelnuovo di Porto;” (punto 5A).
Viceversa, agli atti della procedura fallimentare non esiste alcun documento
proveniente dall’Avv. R. che documenti gli affermati pagamenti.
2.c) “- non soddisfatto di detta prima violazione compiuta, con un Provvedimento di
quattro pagine il predetto Magistrato si periziava di motivare “persino” il rigetto di
una ipotetica e mai formulata richiesta dell’A. di riunione del Giudizio proposto
dalla Curatela Fallimentare con altro rubricato al n. 52/2005 r.g. Tribunale Tivoli del
quale, sinceramente, si ignorano persino le parti e l’oggetto del contendere
(suscitando l’ilarità di chi esercita il proprio lavoro con la doverosa attenzione);”
(punto 8B).
Viceversa, l’istanza è stata formulata in udienza e precisamente di riunione al
giudizio n. 1508/06 di quello n. r.g. 2730/06. Il G.I. ha respinto l’istanza di riunione
e per un evidente refuso ha indicato il secondo procedimento con il n. 52/05 (che è
quello della sentenza dichiarativa di fallimento) anziché con il n. 2730/06.
2.d) “- del predetto Collegio, guarda caso, è nominato Giudice Relatore il Dr. P.; - il
Collegio giudicava inadeguato il comportamento del predetto Curatore Dott. M.F. e
lo revocava dall’incarico (anzi, da tutti quanti gli incarichi affidatigli) ma, non
potendo giustificare un Provvedimento sanzionatorio ditale gravità solamente alla
luce dell’iniziativa non autorizzata dal Giudice di apertura di un conto corrente, il
Giudice Relatore si ricordava improvvisamente delle lagnanze espresse
dall’Avvocato F.R. (il quale è espressamente citato dal medesimo Dott. P. nel
Provvedimento emesso dal Tribunale di Tivoli) e imputava la revoca proprio alle
doglianze espresse dal predetto Legale (ci si chiede: ma come, non era stato il
medesimo Dott. P. ad aver di fatto rigettato la richiesta di trasmissione degli atti
alla Procura della Repubblica ed all’Autorità Tributaria per la persecuzione degli
eventuali illeciti commessi dal Dott. F., come da espressa richiesta contenuta nella
comparsa di costituzione e risposta del Giudizio n. 1508/06 r.g. Tribunale
Tivoli??);”(punti 16 e 17).
Viceversa, il Giudice Relatore è il Dott. S.S., mentre il Dott. V.P. è componente del
Collegio.
2.e) “- inoltre, se tali fatti rivestono natura di denuncia di un illecito penale, come
può lo stesso Magistrato prima negare tale rilevanza penale e poi porla a
fondamento di un suo successivo Provvedimento, il tutto senza aver, a norma
dell’art. 631 c.p., provveduto a trasmettere gli atti alla competente Procura della
Repubblica;” (punto n. 18).
Viceversa, la somma ricevuta dal Curatore, Dott. F., da parte dell’A. ammonta ad
Euro 600,00; circostanza questa che esclude la rilevanza di qualunque fattispecie
penale di natura tributaria. Peraltro, il provvedimento di revoca del Curatore
fallimentare, secondo la disciplina dell’art. 37 della Legge Fallimentare, anteriore
alla riforma introdotta dal decreto Lgs N. 5/06, prevede la partecipazione al
procedimento del Pubblico Ministero, il quale, nella specie, ha formulato le sue
considerazioni e conclusioni con atto del 12/2/2007.
2.f) “-Ma, il sentimento di antipatia che nutre nei confronti dell’Avvocato F.R.
nonché, di conseguenza, anche dell’A. S.r.l., lo porta a spingersi oltre e, senza
attendere la Decisione del Tribunale (ovvero dell’Ill.mo Presidente) in data
5.6.2007 emette Provvedimento di rigetto dell’istanza di ingiunzione di
pagamento;” (punto n. 21).
Viceversa, il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Tivoli ha
respinto l’istanza di astensione proposta dal Dr. V.P. è del 5/6/2007 e sotto la
stessa data il Dr. V.P. ha emesso il citato provvedimento.
Fatto commesso in Tivoli il 25/10/2007 con violazione degli artt. 5 - 6 - 14 del
Codice Deontologico
3) Nell’esposto in questione, ha evidenziato di essere non solo il difensore della
Società A. S.r.l. ma anche socio della medesima. Tale qualificazione, peraltro del
tutto neutra sotto il profilo giuridico rispetto all’oggetto dei due citati procedimenti
R.G. n. 1508/06 e n. 2730/06, dimostra, con riferimento ai rilievi mossi ai capi 1) e
2), l’assenza di indipendenza da parte dell’Avv. F.R..
Fatto commesso in Tivoli il 25/10/2007 con violazione dell’art.10 del Codice
Deontologico.

Quanto all’Avvocato F.R.:
L’Avv. R.F., nato a Roma il (Omissis), ivi residente in Via (Omissis) n. 21, nella
qualità di difensore della A. S.r.l. nei procedimenti civili iscritti al n. 225/2008,
1508/2008; 2730/2006, offendeva l’onore ed il decoro del Giudice Dr. P.R.,
producendo ed avendo redatto un “atto di esposto-denuncia-querela” datato
22.9.2008, ove affermava:
a) A pagina due, punto 18, “nonostante il provvidenziale intervento del Giudice
Dott. P. (sapientemente nominato dal Presidente C. Giudice di tutte le cause -
cinque per l’esattezza - che il Fallimento M. s.a.s. aveva pendenti, forse non
esistendo altro Magistrato in tutto l’Ufficio Giudiziario indicato) il quale ha ridotto la
nota spese della società avente diritto da oltre E 13.000,00 a soli E 4.000,00, il
predetto Magistrato non ha potuto esimersi dal liquidare detta risibile somma a
titolo di rimborso delle spese del Giudizio alla parte convenuta;
b) A pagina due, punto 19. “questo Magistrato, prima di procedere (nel modo che
abbiamo descritto, falcidiando cioè le competenze maturate dai Legali dell’A. S.r.l.)
all’emissione del Provvedimento di condanna del Fallimento M. s.a.s., ha
anch’esso preannunciato minacciose iniziative nei confronti dei Procuratori dell’A.
S.r.l, in una sua istanza di astensione, la quale – tuttavia - non è stata accolta dal
suo “mentore” Presidente C., poiché quest’Ultimo – certamente - non aveva altro
Giudice di incondizionata fiducia adatto a sostituirlo in tutti i Giudizi del Fallimento
M. s.a.s. nei quali lo aveva “strategicamente” nominato”, pur non essendo stato
assunto detto provvedimento dal Presidente Dr. C., come ben risulta dallo stesso,
e, tra l’altro, per essere il Dr. C. già collocato in quiescenza da diversi mesi;
c) a pagina due, punto 20, “per comprendere l’importanza del Giudice Dott. P.
nella salvaguardia degli interessi del Fallimento indicato, si consideri come
quest’Ultimo nel procedimento n. 225/2008 r.g. Tribunale di Tivoli, anch’esso
azionato dal fallimento M. s.a.s. contro l’A. S.r.l., nonostante persino gli informatori
del fallimento contraddicessero le domande della Curatela istante nel Giudizio, sia
riuscito a trovare il modo - pur dovendo rigettare l’infondata, pretestuosa e
capziosa domanda del Curatore - per compensare tuttavia le spese del giudizio;
d) Nella comparsa conclusionale depositata l’8. 11.2008 nel procedimento n.
2730/2006 r.g.a.c. rivolgeva al Giudice Dr. P. l’accusa aver omesso la trasmissione
degli atti al Pubblico Ministero per le presunte violazioni commesse dal Giudice Dr.
V.P..”
Fatti commessi in Tivoli dal 22/09/2008 all’08/11/2008 in violazione delle norme di
cui i agli artt.5,6,20,53 del Codice Deontologico.
Quanto agli Avvocati F.R. ed E.P.:
1) Nelle note a verbale dell’udienza del 21/11/2007, nel procedimento RG 1508/06
pendente dinanzi il Tribunale di Tivoli, ha usato espressioni sconvenienti ed
offensive nei confronti dei Giudici del Tribunale di Tivoli di seguito indicati. E
specificamente:
1.a) “- La Legge italiana, la quale - come appare documentato — non
sembrerebbe applicata in alcuna occasione dal Tribunale di Tivoli” (punto n.5).
L’espressione è rivolta a tutti i Giudici del Tribunale di Tivoli.
1.b) “... in difetto di emissione del Provvedimento richiesto, oppure nell’ipotesi di un
ingiustificato diniego, apparirà evidente la sussistenza di un interesse personale
del Giudice, il quale si pone in inconciliabile contrasto con le vigenti disposizioni
legislative sia penali che civili, ipoteticamente costituito dalla necessità del
Magistrato di dissimulare gli errori - palmari ed evidenti — compiuti dal Tribunale di
Tivoli, di cui il Medesimo ha fatto parte” (punto n.7).
L’espressione è rivolta al Dr. V.P., Giudice del Tribunale di Tivoli.
1.c - La Difesa di parte convenuta A. chiede che il Giudice Dott. P. voglia con
immediatezza indicare il motivo per cui lo stesso ha ritenuto di dover sollevare
un’eccezione rimessa alla sola volontà delle parti ovvero, in via alternativa e/o
subordinata, immediatamente astenersi dalla trattazione del presente Giudizio;”
(punto n.12).
L’espressione è rivolta al Dr. V.P..
1.d)”- ATTESO CHE TALI VIOLAZIONI - ANCHE PENALI - ERANO STATE
SEGNALATE AL DOTT. P. (che, quale Magistrato, è Pubblico Ufficiale) L’ANNO
PRECEDENTE DALLA DIFESA DELL’A. S.r.l. (vedi comparsa costituzione e
risposta), VORRA’ IL PREDETTO MAGISTRATO TRASMETTERE GLI ATTI DEL
PRESENTE GIUDIZIO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE,
ANCHE PER LE VIOLAZIONI DA LUI STESSO COMMESSE (proprio quale
Pubblico Ufficiale) E COSTITUITE SPECIFICAMENTE DAL RITARDO CON IL
QUALE - NOTIZIATO DI FATTI COSTITUENTI REATO – HA PROVVEDUTO (se
si deciderà, come suo dovere, finalmente a farlo) A NOTIZIARE L’AUTORITA’
PENALE;” (punto n. 16). L’espressione è rivolta al Dott. V.P..
1.e)”-perché il Giudice Dott. P. possa rendersi compiutamente conto delle
inesattezze (ossia delle circostanze false) che il Medesimo propala nei suoi
Provvedimenti, l’Avv. F.R. (con cui il Giudice identifica per ragioni “sentimentali”
l’A.) non è Difensore della Società nel presente Giudizio!! (punto n. 17).

L’espressione è rivolta al Dott. V.P..
1.f)”- alla prima udienza del presente Giudizio, la Difesa di parte convenuta A. S.r.l.
ha chiesto la riunione del presente procedimento con quello n. 2730/2006 r.g.
Tribunale Tivoli (doc. 11); il Giudice Dott. P., preso dal fervore di rigettare
immediatamente ogni domanda proposta dall’A., nell’Ordinanza resa il 31.7.2006,
con dotte - quanto inutili - citazioni, spende la bellezza di n. 10 righe della propria
Ordinanza (se si considera che il foglio uso bollo è di n. 21 righe, mezza pagina),
per giustificare i motivi per cui lo stesso non riteneva opportuno riunire la presente
Causa a quella n. 52/2005, della quale - sinceramente - la presente Difesa ignora
persino l’oggetto del contendere, ovvero le parti del Giudizio; al contrario, non una
parola il Giudice Unico ha scritto sulla richiesta di riunione effettivamente avanzata
dalla parte convenuta (cioè al Giudizio n. 2730/06 r.g.); Ciò PERCHE’, IL GIUDICE
UNICO DOTT. P. NESSUNA ATTENZIONE PRESTA ALLE DOMANDE DI PARTE
ATTRICE, E PER QUESTA RAGIONE, CI SI CHIEDE PER QUANTO TEMPO
DEBBA ANCORA ESSERE TOLLERATO UN COMPORTAMENTO DI TALE
NATURA;” (punto n. 24). Le espressioni sono rivolte al Dott. V.P..
1.g) ”AIl’uopo, rammentiamo che l’A. ha richiesto l’applicazione delle tariffe
adottate dai comuni, ivi compreso quello di Tivoli, per il parcheggio sulle c.d.
“strisce blu”; inoltre, osserviamo che avanti il portone principale del Tribunale di
Tivoli (dal quale si suppone entri anche l’Esimio Dott. P.) il comune di Tivoli ha
posto proprio le “strisce blu”, la cui “macchinetta” per l’emissione degli scontrini è
avanti il predetto Ufficio Giudiziario e che può vedersi dalla medesima aula di
Udienza del Giudice; in ogni caso, qualora il predetto Magistrato non voglia tediarsi
attraversando il portone e andando a leggere le tariffe indicate sulla indicata
macchinetta, lo stesso non potrà non conoscere il Decreto del Ministero
dell’interno con il quale vengono corrisposti i compensi nella regione Lazio ai
custodi di veicoli sottoposti a sequestro, che per conoscenza del Medesimo
Illustrissimo Giudice sono pubblicati sul sito internet della Prefettura di Roma, i
quali si allegano alla presente (doc. 13); VOGLIA IL GIUDICE UNICO FORNIRE
ADEGUATE SPIEGAZIONI IN ORDINE ALLA MANCATA APPLICAZIONE DEL
PREDETTO TARIFFARIO AL FINE DELLA CONCESSIONE ALL’A.
DELL’INGIUNZIONE RICHIESTA;” (punto n. 26).

Le espressioni sono rivolte al Dr. V.P..
1.h) ”trasmettere copia degli atti del presente Giudizio alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Tivoli per la persecuzione degli eventi illeciti,
commessi nella sua qualità di Pubblico Ufficiale dal Dott. M.F. e dal medesimo
Giudice riconosciuti nei provvedimenti del 31.5.2007 ed in quello cron. N. 470/07
del 20.2.2007, di revoca dell’incarico di curatore al citato Professionista;
trasmettere copia degli atti del presente Giudizio alla Procura della Repubblica del
Tribunale di Tivoli per la persecuzione degli eventuali illeciti, commessi nella
qualità di Pubblico Ufficiale dal Medesimo Giudice Dott. P., il quale ha - sino ad
oggi - omesso di osservare le disposizioni di cui all’art. 316 c.p. (ovvero ritardato
l’esecuzione di tale dovere penalmente sanzionato); “ (cfr penultima pagina delle
note).

Le espressioni sono rivolte al Dott. V.P..
Fatto commesso in Tivoli il 21/11/2007 con violazione degli artt.5 e 20 del Codice
Deontologico
2) Nelle anzidette note ha eseguito dichiarazioni non vere sulla esistenza o
inesistenza di fatti oggettivi. E specificamente:
2.a) ha dichiarato che l’Avv. F.R. non è difensore dell’A. S.r.l. nel citato giudizio
R.G. 1508/06, quando invece l’Avv. F.R. ha presentato il 25/10/2007 l’esposto al
Presidente del Tribunale di Tivoli in rappresentanza della Società A. S.r.l.
nell’anzidetto giudizio R.G. 1508/06 ed in quello n. R.G. 2730/06. Ed in effetti a
margine dell’atto compare la procura rilasciata dalla Società A. S.r.l. all’Avv. F.R.,
con la quale viene nominato tale legale a rappresentare e difendere in ogni stato,
fase e grado del giudizio. Per come risulta dalla stampigliatura che compare
nell’esposto dell’Avv. F.R. del 25/10/2007 e nelle note di udienza del 21/11/2007
dell’Avv. E.P., quest’ultima e l’Avv R. sono colleghi di studio.
2.b) Ha dichiarato che il Dott. P. ha respinto la domanda di ingiunzione proposta
dalla Società A., quando ancora alcuna decisione era stata adottata sulla domanda
di astensione avanzata dallo stesso Dott. P..
Viceversa il Presidente del Tribunale ha respinto la richiesta di astensione con
provvedimento 5/6/2007 e sotto la stessa data il Dott P. ha respinto la domanda di
ingiunzione.
Fatto commesso in Tivoli il 21/11/2007 con violazione degli artt. 5, 6 e 14 del
Codice deontologico e comunque tutti fatti commessi in Tivoli fino all’8/11/2008
con violazione degli artt. 5, 6,10, 14, 20 e 53 del Codice Deontologico”.
Ricevuta la citazione a comparire, in data 04 dicembre 2009 gli incolpati inviavano
al Consiglio dell’Ordine memoria difensiva con la quale preliminarmente
formulavano istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio,
avendo presentato, sempre nei confronti di tutti, denunzia penale pendente innanzi
al Tribunale di Perugia.
All’udienza fissata - 18 dicembre 2009 - compariva il solo avvocato R., il quale,
dopo aver prodotto al fine di documentarne il legittimo impedimento dell’avvocato
P. certificato attestante lo stato di malattia di questa, insisteva nell’istanza di
ricusazione, avendo presentato in data 17 dicembre 2009 atto di denuncia querela
nei confronti del soggetto che aveva con il suo esposto dato origine all’azione
disciplinare nei suoi confronti e di tutti i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di
Tivoli.

Il P.M. presente all’udienza nulla osservava sulla istanza di ricusazione, ed il Consiglio, stante il legittimo impedimento della coincolpata, rinviava l’udienza all’ 8 gennaio 2010 per ogni decisione.

In tale udienza, entrambi gli incolpati comparivano e, dopo aver depositato memoria esplicativa dell’istanza di ricusazione già formulata, insistevano per l’accoglimento della stessa. Ai componenti del Consiglio si addebitava violazione del dovere di correttezza e lealtà nei confronti degli istanti, non avendo posto la cura dovuta alla copiosa documentazione attestante la correttezza del loro operato, contribuendo, ovvero essendone il principale artefice con l’apertura del procedimento disciplinare, alla realizzazione di intimidazioni e violenze psicologiche volte a coartare la loro volontà nella funzione di difensori dei legittimi interessi dei clienti. In conseguenza di ciò la P. si era vista costretta a rinunziare al mandato difensivo ricevuto da persona giuridica.

Il Consiglio, rilevando la mancata indicazione delle specifiche ragioni di cui agli artt. 51 e ss. L.P., per ragioni di opportunità, rimetteva gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per una compiuta decisione sull’istanza di ricusazione.

Quest’ultimo, nell’adunanza del 30 marzo 2010, “ritenuta l’opportunità che la valutazione e la conseguente decisione in merito all’istanza di ricusazione su indicata sia effettuata dal C.N.F.” deliberava di trasmettere gli atti a quest’ultimo.

D I R I T T O

La competenza sulla istanza di ricusazione spetta allo stesso Consiglio cui appartengono i componenti ricusati, ed ove, per effetto della ricusazione venga a mancare il numero prescritto per la validità della deliberazione, la competenza spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte d’Appello, quando non si tratti di componenti del Consiglio distrettuale. In tale caso, invece, la competenza spetta al Consiglio distrettuale più vicino.

Nella specie l’istanza di ricusazione era stata formulata, di fatto, nei confronti di tutti i componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, rendendo pertanto impossibile la decisione da parte di quest’organo, il quale, in ogni caso, con l’assunzione della delibera, dava atto che, seppure fossero insussistenti i motivi prescritti dalla legge per l’accoglibilità dell’istanza di ricusazione, non aveva la dovuta serenità e il necessario distacco per poter giudicare.

Cosicché la decisione di trasmettere gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, al di là dell’essere venuto meno il numero legale per l’adozione del provvedimento, va interpretato quale dichiarazione complessiva di astensione.
Il che innestava il tassativo meccanismo di competenza sussidiaria del Consiglio distrettuale, correttamente individuato nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, a cui venivano trasmessi gli atti.

Quest’ultimo, invece, non avrebbe in alcun modo potuto sottrarsi all’obbligo derivantegli dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. 28.05.1947 n.597, che attribuisce la competenza inderogabile al Consiglio dell’Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello, quando viene a mancare, come nel caso di specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio.
Ne consegue che, non potendosi ritenere in capo al Consiglio Nazionale Forense, quale organo sovraordinato, demandata alcuna competenza in tema di ricusazione, non può che pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere rimettendo gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, competente a decidere sia sulla ricusazione che sul merito.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti l’art. 54 del R.D.L. 27.11.1933 n°1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n°37;
Dichiara non luogo a procedere, disponendo la remissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per quanto di sua competenza.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2010.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it