Skip to main content

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie

Notifica secondo pignoramento anteriore alla certa e prossima estinzione del primo vincolo - Illecito deontologico - Esclusione - Va esclusa la violazione del divieto previsto dall'art. 49 c.d.f. allorquando l'avvocato agisca conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli ha conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza. In particolare, non aggrava la posizione del debitore il professionista che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l'ormai certo e prossimo sopravvenire del formale provvedimento d'estinzione della prima procedura esecutiva ed in considerazione del pregresso contegno non affidabile del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo ed ancora sottoposte al vincolo del primo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 14 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 207

 

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie - Notifica secondo pignoramento anteriore alla certa e prossima estinzione del primo vincolo - Illecito deontologico - Esclusione - Va esclusa la violazione del divieto previsto dall'art. 49 c.d.f. allorquando l'avvocato agisca conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli ha conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza. In particolare, non aggrava la posizione del debitore il professionista che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l'ormai certo e prossimo sopravvenire del formale provvedimento d'estinzione della prima procedura esecutiva ed in considerazione del pregresso contegno non affidabile del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo ed ancora sottoposte al vincolo del primo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 14 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 207

Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 207

FATTO
Avv. G. A. / COA Agrigento/ R.G. 288/09 Il 17 giugno 2009 il legale rappresentante dell'E. Agrigento depositava presso il Consiglio dell'Ordine un esposto nei confronti dell'Avv. G. A. del Foro di
Catania, in cui venivano addebitate all'avvocato violazioni dell'art.6 (doveri di lealtà e correttezza) e dell'art.49 (pluralità di azioni nei confronti della controparte) del Codice Deontologico Forense.
Narrava l'esposto che l'8 maggio 2006 l'Avv. A., difensore della società STA, aveva notificato all'E. Agrigento un precetto in forza di decreto ingiuntivo per la somma di €824.687,28: contro tale precetto l'E. aveva promosso opposizione, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il successivo 12 giugno 2006, la società creditrice STA, sempre difesa dall'Avv. A., effettuava un pignoramento presso terzi al B. di Sicilia, che rendeva una dichiarazione positiva, rimanendone nel procedimento esecutivo vincolata la somma di € 900.000,00. Il successivo 21 giugno 2006, l'E. Agrigento proponeva l'opposizione al pignoramento; e con decreto in data 30 giugno 2006, confermato con ordinanza 20 novembre 2006 il Giudice dell'Esecuzione sospendeva l'esecuzione. La società creditrice, sempre difesa dall'Avv. A., proponeva reclamo al Collegio contro l'ordinanza ex art. 624, co.2°, c.p.c.: che lo accoglieva con ordinanza collegiale 2 aprile 2007.
Con sentenza 17 ottobre 2007 il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava l'inefficacia del pignoramento. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione.
Il 16 novembre 2007 la creditrice procedente effettuava altro pignoramento presso terzi al B. di Sicilia, avvalendosi del medesimo titolo esecutivo, per il timore di perdere la garanzia del credito per l'ormai certo sopravvenire del formale provvedimento d'estinzione della prima procedura esecutiva, che veniva infatti adottato il 21 novembre 2007; ed indicava il termine di comparizione ex art.543 c.p.c. al 18 aprile 2008, ad oltre cinque mesi di distanza dal pignoramento.
Avendo reso il 3 dicembre 2007 il terzo pignorato B. di Sicilia altra dichiarazione positiva per €202.622,06, con indicazione anche della somma di € 900.000,00 precedentemente già vincolata, l'Avv. A. inviava una lettera il 19 dicembre 2007 con la quale invitava il terzo pignorato a rettificare la dichiarazione esorbitante i limiti del pignoramento; la qual cosa avveniva, con dichiarazione del B. di Sicilia del 10 gennaio 2008, che riduceva l'importo di cui alla dichiarazione a quello di € 183.190,57.
A seguito dell'esposto, l'Avv. A. veniva invitato dal Consiglio a presentare le sue deduzioni e questo vi ottemperava con nota del 26 agosto 2008.
Il Consiglio dell'Ordine deliberava il 26 settembre 2008 l'apertura del procedimento disciplinare: seguivano simmetricamente un'istanza di ricusazione del consigliere incaricato dell'istruttoria e una dichiarazione d'astensione dello stesso.
All'udienza del 14 maggio 2009, rigettate per difetto dei presupposti le istanze di ricusazione e di astensione, il Consiglio, svolto il dibattimento, riteneva la responsabilità dell'avvocato con riferimento agli artt.6 e 49 C.D.F.
sostanzialmente per due ragioni. La prima è quella relativa al fatto che al momento della notifica del secondo pignoramento, il 17 novembre 2007 (non 2006 o 2009, come erroneamente è scritto nella decisione), le somme erano ancora sottoposte al vincolo del primo pignoramento, la cui estinzione doveva essere disposta il successivo 21 novembre 2007 ; se anche quindi la società procedente potesse temere che, una volta svincolate per l'estinzione del procedimento le somme, la debitrice le occultasse, il suo difensore non avrebbe dovuto procedere in quel senso, "aggravando" la posizione di una debitrice che aveva già subito il blocco del denaro depositato presso la banca per oltre un anno.
La seconda circostanza è relativa all'essere stata indicata dal difensore della società creditrice, in occasione del secondo pignoramento, l'udienza di comparizione ad oltre cinque mesi dalla data dello stesso, con ciò stesso aggravando la posizione del debitore.
All'esito del giudizio disciplinare, all'avvocato veniva inflitta la sanzione dell'avvertimento.
Contro tale pronuncia ha proposto tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense l'Avv. G. A., spiegando plurimi mezzi d'impugnazione.
In primo luogo il ricorrente afferma che, se è vero che il provvedimento formale di estinzione del pignoramento intervenne il 21 novembre 2007, due giorni dopo la data del secondo pignoramento, eseguito il 19 novembre 2007, la sentenza del Tribunale d'Agrigento, Sezione Monocratica, che aveva pronunciato la inefficacia del pignoramento era stata pubblicata un mese prima, il 17 ottobre
2007: conseguendone che il credito non poteva dirsi affatto garantito alla data del secondo pignoramento. Il difensore avrebbe dunque agito correttamente nell'interesse della parte assistita.
Inoltre, sostiene sempre il ricorrente, l'aggravamento della posizione del debitore non sussisterebbe, poiché la stessa E. Agrigento ha sostenuto in giudizio che le somme vincolate nella procedura esecutiva non sarebbero di sua proprietà, bensì di quella dell'Assessorato Regionale competente.
In terzo luogo, poiché il divieto sancito dall'art.49 C.D.F. di porre in essere atti che, plurimi e non necessari, aggravino la posizione debitoria della controparte, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio e della Suprema Corte, opera solo se non vi corrispondano esigenze di tutela della parte assistita: che, nella specie, pienamente sussisteva.
Con un quarto mezzo il ricorrente censura la decisione impugnata per avere attribuito all'avvocato la responsabilità della durata del giudizio esecutivo e del relativo blocco delle somme pignorate: il ché è a tutta evidenza infondato e non dimostrato.
Un'ultima censura riguarda il capo della pronuncia che rileva una responsabilità dell'incolpato per l'indicazione dell'udienza di comparizione a cinque mesi dalla data del secondo pignoramento; tale termine essendo fissato in non meno di dieci giorni nel solo interesse del debitore esecutato, che comunque non potrebbe vedere il bene pignorato assegnato al creditore prima dell'udienza di comparizione; e se tale termine mai gli sembrasse troppo lontano, potrebbe sempre chiedere al Giudice un provvedimento d'anticipazione dell'udienza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso proposto contro la decisione del Consiglio dell'Ordine di Agrigento debba essere accolto nel merito, per le ragioni seguenti.
Il Consiglio, pur non indicando nel testo della pronuncia i capi d'incolpazione notificati al ricorrente (che non è dato quindi conoscere), pare aver ritenuto la responsabilità dell'incolpato per comportamenti da questo posti in essere nel corso di un giudizio pendente davanti al Tribunale Civile, che avrebbero concretato la violazione degli articoli 49 e 6 del Codice Deontologico Forense.
Un primo fatto disciplinarmente rilevante starebbe nella circostanza che al momento della notifica del secondo pignoramento, le somme erano ancora sottoposte al vincolo del primo pignoramento, la cui estinzione doveva ancora essere disposta (e lo sarebbe stata, in un momento successivo): se anche quindi la società procedente potesse temere che, una volta svincolate per l'estinzione del procedimento le somme, la debitrice le occultasse, il suo difensore non avrebbe dovuto procedere in quel senso, "aggravando" la posizione di una debitrice che aveva già subito il blocco del denaro depositato presso la banca per oltre un anno.
La seconda circostanza è quella che si riporta all'essere stata indicata dal difensore della società creditrice, in occasione del secondo pignoramento, l'udienza di comparizione ad oltre cinque mesi dalla data dello stesso, con ciò stesso aggravando la posizione del debitore.
Si deve anzitutto osservare che il divieto sancito dall'art.49 del Codice Deontologico Forense di porre in essere atti che, plurimi e non necessari, aggravino la posizione debitoria della controparte, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio e della Suprema Corte, opera solo se non vi corrispondano esigenze di tutela della parte assistita: e in questa vicenda il ricorrente ha agito di certo conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli aveva conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza.
Il Consiglio dell'Ordine di Agrigento avrebbe dovuto tener conto anzitutto del pregresso comportamento dell'Ente debitore che, sottraendo i beni concessi in leasing (di proprietà della creditrice); rifiutandosi di pagarne il corrispettivo per oltre tredici anni; deliberando una trasformazione senza prima adempiere alle obbligazioni assunte e accollando i debiti ad altro Ente; ha dimostrato di non essere un debitore affidabile; dunque la società procedente (e con essa il suo difensore, l'odierno ricorrente) avrebbe ben potuto nutrire il timore del venir meno delle somme atte a soddisfare le sue ragioni di credito.
Prendendo in esame i fatti, se è vero che il provvedimento formale di estinzione del pignoramento intervenne due giorni dopo la data del secondo pignoramento, è anche vero che la sentenza del Tribunale d'Agrigento che aveva pronunciato la inefficacia del pignoramento era stata pubblicata un mese prima: conseguendone che il credito non poteva dirsi affatto garantito alla data della notifica del secondo pignoramento.
Se dunque il titolo esecutivo era ancora in essere, e la sentenza che dichiarava la mancanza di legittimazione passiva dell'Ente debitore non era passata in giudicato, la nuova azione esecutiva essendo proponibile, l'avere notificato un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo, non ha aggravato la posizione del debitore, come richiesto dalla norma deontologica asseritamente violata (art.49 CDF). Né si potrebbe parlare di aggravamento in ordine alle spese di giustizia reiterate, poiché quelle del primo pignoramento in seguito alla sentenza favorevole non erano state poste a carico del debitore esecutato.
Anche con riferimento al secondo comportamento per il quale il ricorrente è stato ritenuto meritevole di sanzione (quello riguardante il capo della pronuncia che ha giudicato la responsabilità dell'incolpato per l'indicazione dell'udienza di comparizione a cinque mesi dalla data del secondo pignoramento), il Collegio non ritiene che la decisione possa essere approvata. Il termine in questione è infatti fissato dal Codice di Procedura Civile in non meno di dieci giorni dal pignoramento nell'esclusivo interesse del debitore esecutato, che comunque non potrebbe vedere il bene pignorato assegnato al creditore prima dell'udienza di comparizione: se mai tale termine sembrasse troppo lontano al debitore, questo avrebbe sempre il rimedio di chiedere al Giudice un provvedimento d'anticipazione dell'udienza, senza pregiudizio alcuno per la sua posizione giuridica. Non si comprende dunque sotto quale profilo la indicazione da parte del creditore procedente di un termine di qualche mese più lungo potrebbe concretare un illecito disciplinare da parte dell'avvocato che se ne sia reso autore.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2011.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Giuseppe Picchioni f.to Prof. avv. Ubaldo Perfetti
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 dicembre 2011