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Voce" precisazione delle conclusioni ed esame della conclusioni di controparte"

Avvocato - Tariffe professionali - Voce" precisazione delle conclusioni ed esame della conclusioni di controparte" - Piena compatibilita' con il rito del lavoro - Voce corrispondenza informativa con il cliente - Rappresentanza edifesa collettiva - unica parcella aumentabile per ogni parte - cause riunite (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10505 del 01/06/2004)

Tariffe professionali - Voce "precisazione delle conclusioni ed esame della conclusioni di controparte" - Piena compatibilità con il rito del lavoro - Voce corrispondenza informativa con il cliente - Rappresentanza e difesa collettiva - unica parcella aumentabile per ogni parte - cause riunite (Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10505 del 01/06/2004)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 febbraio - 1 marzo 2001, la Corte d'Appello di Salerno riformava esclusivamente sul punto delle spese la sentenza resa dal locale giudice del lavoro n. 3806 del 1999, che, nel dichiarare il diritto dei lavoratori in epigrafe indicati, alla rivalutazione monetaria sulla indennità di disoccupazione agricola, aveva condannato l'Inps alla rifusione delle spese liquidate in complessive lire 900.000, oltre IVA e CAP come per legge con attribuzione.

La Corte - per quanto rileva ai fini della presente causa - condannava l'Inps al pagamento della somma di lire 1.492.700 complessive, di cui lire 934.000 per diritti, lire 423.000 per onorari e lire 135.700 per maggiorazione spese generali; premesso che in presenza di una nota spese specifica il giudice non può procedere ad una determinazione globale, in misura inferiore a quella esposta, ma ha l'onere di motivare sulla eliminazione o riduzione delle voci da lui operata, per accertare la conformità della liquidazione ai minimi tariffali, la Corte affermava che dovevano essere decurtate dall'ammontare dei diritti richiesti, la voce "corrispondenza informativa" con il cliente, in quanto non provata, e la voce "precisazione delle conclusioni ed esame della conclusioni di controparte" stante la particolarità del rito del lavoro, in cui sono previste solo udienze di discussione.

La Corte di Salerno riduceva, rispetto a quanto richiesto, la voce assistenza udienze, che in considerazione della riunione delle cause determinava in 470.000 per la prima controversia, ed aumentava prima del 20% per ciascuna causa e poi divideva per due, pervenendo appunto alla somma di lire 423.000 per onorari. Avverso detta sentenza le parti ricorrenti propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 429 cod. proc. civ., dell'articolo unico della legge n. 1051 del 1957, delle tariffe adottate dal Consiglio nazionale Forense del 1993 e del 1994, nonché per difetto di motivazione e violazione dell'art. 2697 e 2729 cod. civ., per avere escluso la voce relativa alla precisazione delle conclusioni, mentre detto incombente sarebbe invece previsto nel rito del lavoro ex art. 429 cod. proc. civ..

Nè ciò sarebbe giustificato dalla concentrazione di distinte attività in un'unica udienza, giacché per la discussione della causa non sono previsti diritti di procuratore ma solo onorari di avvocato, di talché si sarebbe dovuta liquidare una ulteriore somma per la precisazione delle conclusioni e per l'esame delle conclusioni di controparte.

Sarebbe erronea anche la esclusione della voce "corrispondenza con il cliente", dovendosi presumere che essa fosse intercorsa, in mancanza di elementi di segno contrario, che comunque non erano stati motivati.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge sulla inderogabilità dei minimi tariffali, nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e per difetto di motivazione, per avere ridotto alla metà l'ammontare degli onorari richiesti mentre - sostengono le parti ricorrenti - le disposizioni indicate dalla Corte non prevedono che una volta determinato l'onorario minimo, lo stesso possa essere ridotto alla metà.

Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo in relazione alla voce "precisazione delle conclusioni ed esame della conclusioni di controparte" (nn. 37 e 38 della tabella B della tariffa di cui al D.M. 585 del 5 ottobre 1994), la censura merita accoglimento, giacché questa Corte, con le sentenze n. 1672 del 12 marzo 1986 e n. 12840 del 3 settembre 2003, ha affermato che sussiste piena compatibilità con il rito del lavoro, trattandosi di atto richiesto al procuratore secondo i principi di carattere generale, ribadite dall'art. 429 del codice di procedura, che prevede, dopo la discussione orale della causa, la formulazione delle conclusioni.

Per quanto riguarda la corrispondenza informativa con il cliente di cui al n. 21 della tabella B della tariffa vigente, il Giudice d'appello ha ritenuto apoditticamente che tale voce non fosse stata dimostrata, mentre avrebbe dovuto compiere un'indagine tesa ad accertare l'esistenza di elementi confermativi, anche in via presuntiva, della eseguita prestazione (cfr. Cass. 12840/2003).

Si appalesa parimenti fondato anche il secondo motivo, giacché la Corte di Salerno ha liquidato gli onorari la somma base di lire 470.000, l'ha poi aumentata per ogni parte del 20% e quindi l'ha divisa per due, applicando contemporaneamente due distinti criteri, ossia quello di cui all'art. 5 del DM (aumento per cause riunite) e quello di cui all'151 disp. att. cod. proc. civ. per ridurre alla metà, pervenendo così per tutte le cause ad un totale inferiore a quello che sarebbe spettato per una causa singola.

I due criteri si riferiscono invero ad ipotesi diverse l'una dall'altra e non possono quindi essere applicati cumulativamente, come affermato da questa Corte affermato con la sentenza n. 5554 del 15 maggio 1993 per cui "Il disposto dell'art. 151, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che prevede la riduzione delle competenze e degli onorari in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite, disciplina l'ipotesi in cui per effetto della riunione la rappresentanza, assistenza e difesa di ciascuna parte vittoriosa risulti comunque attribuita a distinti e separati procuratori e difensori; detta norma non incide quindi sull'operatività della disposizione contenuta nell'art. 5, comma quarto, delle tariffe professionali forensi approvate con D.M. 31 ottobre 1985, che, per la liquidazione degli onorari nella diversa ipotesi della rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico procuratore e difensore, prevede un'unica parcella aumentabile per ogni parte, fino al massimo di sei, del 20 per cento".

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro giudice, che si atterrà ai principi testè enunciati e provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le alla Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2004

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it