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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - sentenza n. 168 del 30 luglio 2021

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021

 

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021