Skip to main content

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza - sentenza n. 18 del 22 marzo 2022

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 22 marzo 2022

 

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 22 marzo 2022