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Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021

 

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021