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La specificità dei motivi del gravame è requisito di ammissibilità del ricorso al CNF - sentenza n. 36 del 29 aprile 2022

La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 36 del 29 aprile 2022

 

La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 36 del 29 aprile 2022