Skip to main content

Rapporti contro ex cliente - ordine degli avvocati di Roma 23 ottobre 2010

Avvocato - Dentologia - Rapporti contro ex cliente - art. 51 del Codice deontologico forense foro romano 1-2/2010 massimario di giurisprudenza disciplinare dell’ordine degli avvocati di roma 23 ottobre 2010 - Avvocato - Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Onere della prova - Principio accusatorio. L'onere della prova dell'illecito comportamento addebitato all'incolpato grava unicamente sul C.O.A. Consiglio Nazionale Forense decisione del 27-07-2010, n. 52

href="../avvocato/10/deo_roma_01.aspAvvocato - Dentologia - Rapporti contro ex cliente - art. 51 del Codice deontologico forense foro romano 1-2/2010 massimario di giurisprudenza disciplinare dell’ordine degli avvocati di roma

2 – 31 maggio 2010 – Est. Cons. Barbantini

1. - Rapporti contro ex cliente - Assunzione di incarico – Decorso di tempo assai breve dalla rinuncia al mandato – Responsabilità disciplinare – Sussiste.

1.- L’art. 51 del Codice deontologico forense vieta l’assunzione di un incarico contro un ex cliente a meno che non siano trascorso un ragionevole periodo di tempo e che in detto incarico non vi sia la possibilità di usare informazioni acquisite in quello precedente; integra, quindi, comportamento deontologicamente scorretto quello di un avvocato che, appena dodici giorni dopo la rinuncia al mandato, ne assuma uno contro il precedente assistito. (Nella specie, essendo stato escluso il benché minimo elemento di dolo, e tenuto conto degli elementi istruttori, è stato ritenuto equo rivolgere il solo avvertimento).

5 – 20 aprile 2010 – Est. Cons. Graziani

1. - Attività defensionale – Espressioni sconvenienti od offensive – Esimente ex art. 598 Cod. pen. – Applicabilità.
2. - Rapporti contro ex cliente - Assunzione di incarico – Qualità di ex cliente – Riferimento al solo dato formale – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie – Responsabilità disciplinare – Sussiste.

1.- Qualora il lessico utilizzato dal difensore nei propri scritti processuali si collochi nei limiti del lecito, ancorché con espressioni dal forte contenuto, è possibile richiamare a profitto del professionista i medesimi principi che improntano l’esimente di cui all’art. 598 Cod. pen., applicabili in coerente armonia con l’incipit dell’art. 20 del Codice deontologico forense.

2. - La valutazione in ordine al dettato dell’art. 51 del Codice deontologico forense, che disciplina il divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente, non deve essere improntato allo stretto formalismo normativo, secondo i consueti criteri di personalità giuridica o di responsabilità patrimoniale, ma deve condursi secondo canoni di ragionevolezza, intendendosi così per “ex clienti” tutte quelle identità che abbiano conferito l’incarico professionale a nome proprio o nella qualifica rivestita od, anche, che si siano rapportati con il professionista rivestendo il ruolo gestorio degli interessi dell’ex assistito. (Nella specie, al legale che aveva assunto un incarico contro coloro che, nella veste di esercenti una impresa familiare ovvero di organi della stessa, erano ancora propri clienti, è stata irrogata la sanzione della censura).