Skip to main content

Gestione di somme - Indebito trattenimento Restituzione a seguito di diffida legale

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento Restituzione a seguito di diffida legale - Responsabilità disciplinare - La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell'art. 41 c.d.f., che impone all'avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente. E' pertanto configurabile l'infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l'avvocato abbia indebitamente trattenuto l'importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007). Consiglio Nazionale Forense decisione del 14-11-2011, n. 173

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento -
Restituzione a seguito di diffida legale - Responsabilità disciplinare -  La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell'art. 41 c.d.f., che impone all'avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente.E' pertanto configurabile l'infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l'avvocato abbia indebitamente trattenuto l'importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007). Consiglio Nazionale Forense decisione del 14-11-2011, n. 173
 

Consiglio Nazionale Forense decisione del 14-11-2011, n. 173

FATTO
In data 30 marzo 2004, l’Avv. L. C. – odierno ricorrente – fece spontaneamente pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, una memoria, con annessa produzione documentale, nella quale esponeva l’iter del rapporto professionale intercorso con tale signora S. R. ed i fatti che sarebbero,poi, divenuti oggetto del procedimento disciplinare sfociato nel provvedimento oggi impugnato.
Tale rapporto – anche a causa della situazione debitoria della propria assistita - aveva riguardato numerose questioni e assidui colloqui del professionista con i propri assistiti, sostanzialmente riguardanti attività volte a procrastinare la vendita della casa di abitazione della Sig.ra R. in attesa della liquidazione dell’attività della stessa, e riguardanti varie iscrizioni ipotecarie da parte di taluni istituti di credito e successivi procedimenti di espropriazione immobiliare nei confronti della medesima Sig.ra R..
Per la trattazione dei vari procedimenti la Sig.ra R. si era avvalsa della propria commercialista, Rag. S. B. di Cecina, la quale, unitamente all’Avv. C., aveva paventato la possibilità di poter evitare la vendita della casa di abitazione – esposta ad espropriazione - della R. con il ricavato dalla vendita dell’attività commerciale dalla stessa gestita e da altre esigue sue proprietà ubicate in Provincia di Pisa.
Al fine di verificare la fattibilità di tale condizione, l’Avv. C. avanzò, ai creditori intervenuti nella espropriazione immobiliare, una richiesta di rinvio degli incanti già fissati, evidenziando ai loro difensori di essere già in possesso della somma di £ 95.000.000.
Nello citato esposto, l’Avv. C. aveva indicato, altresì, che altri assegni, di somma imprecisata, sempre intestati alla Sig.ra R., gli erano stati dalla stessa consegnati e, a sua volta, egli li aveva consegnati alla citata commercialista Rag. B..
Per ottenere il rinvio delle vendite, la Sig.ra R. avrebbe dovuto corrispondere ai propri creditori le somme, come sopra consegnate all’Avv. C., di £. 40.000.000 al M. dei P., £. 15.000.000 alla Banca T. e £. 40.000.000 alla C.: tale ultima somma non venne mai consegnata all’istituto creditore e rimasta in possesso dell’Avv. C. sino al 19 febbraio 2004.

Il rinvio della vendita del cespite di proprietà della Sig.ra R., fissata per la data del 9 novembre 2000, venne formalizzato il 6 novembre 2000 e confermato dai creditori intervenuti il 7 successivo.
Nonostante i vari sforzi in tal senso profusi, l’abitazione della Sig.ra R. venne, poi, aggiudicata all’asta tenutasi nel settembre del 2001.
L’Avv. C. significava, altresì, nel proprio scritto, di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di altri creditori della Sig.ra R. con la quale il Rag. B. aveva in corso trattative di bonario componimento: tale comportamento era causa di difficoltà, da parte dei professionisti incaricati, per l’esatta acquisizione del numero dei creditori e sull’ammontare del debito, ingenerando, così, confusione.
Alla data del 19 febbraio 2004 l’Avv. M. R. di Milano, officiato dalla Sig.ra R., richiedeva la restituzione della somma di £. 40.000.000 (quale pagamento alla C., mai eseguito) all’Avv. C., il quale provvedeva a restituirla.
Il COA di Livorno, ritenne, però, che l’Avv. C., nel citato esposto, non avesse chiarito a sufficienza il motivo della mancata e tempestiva consegna della somma stabilita alla C. (imputata dal proprio iscritto a disguidi cagionati dalla situazione ampiamente complessa, alla pendenza di procedure esecutive dinanzi ai due distinti Tribunali di Livorno e Pisa, alla scarsa chiarezza sulla effettiva entità dei debiti e dalla attività svolta in tale ambito anche dal Rag. B.), avuto anche riguardo al fatto che era stato messo a conoscenza, in data 10 agosto 2004, della pendenza, nei confronti del professionista, di un procedimento penale a suo carico, riguardante proprio la somma di £. 40.000.000 consegnatali dalla Sig.ra R. con la incolpazione “anziché impiegarla per lo scopo concordato, se ne sarebbe impossessato
procurandosi, con ciò, ingiusto profitto”, con interrogatorio fissato per il giorno 22 settembre 2004.
In data 1° dicembre 2005 il Consiglio dell’Ordine di Livorno comunicava all’Avv. L. C. l’apertura di procedimento disciplinare a suo carico con i seguenti capi di incolpazione:
a) Per aver violato l’art. 41 del codice deontologico, in quanto si impossessava della somma di quaranta milioni di lire, restituita in seguito nel febbraio del 2004, consegnatagli dai Sigg.ri S. R. e G. S., debitori esecutati nelle procedure immobiliari n. 36/99 e n. 80/99 poi riunite e pendenti innanzi la Tribunale di Livorno, per l’espletamento dell’incarico professionale consistente principalmente nell’attivarsi per rinviare gli incanti fissati nelle procedure esecutive menzionate eseguendo pagamenti in acconto ai creditori per i quali in origine all’Avv. C. era stata consegnata la maggiore somma di novantacinque milioni di lire, fatti peraltro contestati all’Avv. L. C. nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con il n. 2378/04 RGNR;
b) Per aver violato l’art. 38 del codice deontologico in quanto pur essendo a ciò espressamente incaricato, ometteva e comunque trascurava ogni trattativa con la B. C. I., creditrice dee propri assistiti R. e S. ed intervenuta nelle procedure esecutive di cui sopra ed in ogni caso ometteva il previsto pagamento della somma di quaranta milioni di lire, trattenuta sena giustificazione alcuna ma consegnatagli
per dar corso alla trattativa ed ottenere da detto creditore intervenuto il consenso al rinvio degli incanti provocando in tal modo un pregiudizio ai propri assistiti.”.
Con memoria depositata presso il COA di Livorno in data 9 dicembre 2005, l’Avv.C.:
- confermava le circostanze esposte con la memoria precedentemente presentata, specificando in maniera approfondita la posizione debitoria della propria assistita con la B. T. e la C., e come l’abitazione dei coniugi R. – S. fosse stata, in verità, già gravata da altre ipoteche per oltre 500.000.000 di lire;
- deduceva che anche dopo il settembre 2001 (data della vendita dell’abitazione R. – S.) i contatti con i propri assistiti erano comunque rimasti assidui sino alla fine del 2000 – inizi del 2003, epoca in cui gli stessi si erano rivolti ad altro legale;
L’incolpato veniva sentito dal COA di Livorno in data 10 maggio 2006 per rispondere degli illeciti disciplinari, seduta nella quale gli veniva disposta una integrazione dell’incolpazione – rettificandosi una omissione di carattere materiale ed altra di carattere sostanziale, mediante l’aggiunta alle parole :”si impossessava della somma di.. con il numero 2378/04 RGNR” le seguenti: “ovvero e comunque tratteneva le somme oltre il tempo necessario e di non aver provveduto a rendere tempestivamente conto del’impiego delle somme ricevute”.
L’Avv. C. ed il suo difensore, preso atto delle integrazioni di cui sopra, rinunciavano ai termini a difesa.
Nel corso dell’istruttoria vennero sentiti anche i coniugi R.- S., nonché il Rag. S. B. e l’Avv. S. D. C..
Furono, altresì, acquisiti dal COA territoriale anche alcuni atti compiuti dal P.M. nel procedimento penale afferente l’incolpato e, assunte sommarie informazioni dal difensore della C., copia dei verbali relativi alla esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti della Sig.ra R..
Venne, altresì, acquisita copia degli assegni circolari intestati all’Avv. L. C., per il complessivo importo di £. 95.000.000, ai quali si era fatto riferimento nell’esposto e negli atti del procedimento disciplinare.
Ritenuta esaurita l’istruttoria, nella seduta del 30 maggio 2007 il COA di Livorno, dopo ampia discussione, con decisione in data 11 luglio 2007, ritenne responsabile l’Avv. L. C. relativamente al capo A) della incolpazione, come integrato nella seduta del 10 maggio 2006, irrogando allo stesso la sanzione disciplinare di mesi due di sospensione, mentre lo proscioglieva dagli addebiti di cui al capo B).
Ricorre, avverso la suindicata decisione notificata all’incolpato il 20 luglio 2007, l’Avv. L. C., con atto – privo di data - depositato presso la segreteria dell’Ordine di Livorno in data 9 agosto 2008, con il quale chiede, in via conclusiva, la sua totale riforma con assoluzione o, in subordine, l’irrogazione della pena di specie gradata e la revoca della sospensione inflittagli.
Nel gravame proposto, l’incolpato deduce un sostanziale difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il COA di Livorno, pur avendo accertato il corretto operare del professionista in relazione all’incarico effettivamente ricevuto, nonché la inappuntabile condotta processuale in quanto, non appena richiesto, lo stesso avrebbe provveduto immediatamente alla restituzione dell’importo al nuovo difensore dei propri assistiti, lo avrebbe poi ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare contestato.
Aggiunge l’Avv. C. che l’esposto al COA è stato da spontaneamente presentato, anche a fronte delle velate allusioni e minacce del nuovo procuratore dei Sigg.ri R.– S., tal Avv. R.. Per tali motivi la decisione del Consiglio territoriale non sarebbe sorretta da idonea ed esaustiva motivazione e, comunque, in contraddizione con le risultanze dell’istruttoria.
DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
L’ampia ed esauriente istruttoria compiuta dall’Ordine di Livorno ha permesso, invero, di accertare, senza ombra di dubbio, che l’Avv. C. aveva indebitamente trattenuto l’importo di £. 40.000.000 consegnatogli dalla cliente onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, provvedendo alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima.

Il legale, in effetti, aveva trattenuto la somma predetta rimasta nella sua disponibilità dal novembre 2000 al febbraio 2004, senza mai aver detto o fatto capire alla propria assistita che non tutta la provvista precedentemente messa a sua disposizione (£. 95.000.000) era stata impiegata per ottenere il rinvio della vendita.
Il fatto così accertato integra, indiscutibilmente, la violazione dell’art. 41 del Codice
Deontologico Forense, che impone all’avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente, costituendo infrazione disciplinare il ritenere oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita.
Non merita, dunque, censura di sorta la pronunzia dell’Ordine territoriale della cui impugnazione si tratta, essendosi proceduto ad un corretto e coerente apprezzamento dei fatti obbiettivamente accertati e fatta corretta applicazione della norma deontologica la cui infrazione era stata contestata.
Insussistente si appalesa, conseguentemente, il vizio lamentato dal ricorrente (sostanziale difetto di motivazione del provvedimento impugnato) per aver il Consiglio dell’Ordine dato atto della complessità della vicenda alla quale il professionista era stato interessato e dell’impegno profuso nello svolgimento del difficile incarico affidatogli, senza poi trarne le debite conseguenze sulla affermazione della responsabilità disciplinare e sulla determinazione della sanzione.
Al contrario, l’Ordine di Livorno ha ben valutato tutte le circostanze del caso ed ha fatto corretta applicazione sia della regola deontologica che dei principi governanti la materia, adeguatamente prendendo in considerazione gli elementi (ivi compresa la spontanea segnalazione dei fatti al Consiglio dell’Ordine) sottolineati dal ricorrente, sia pure ai fini della determinazione della sanzione nel minimo della misura interdittiva.
Dell’iter logico seguito e del percorso argomentativo utilizzato per pervenire alle conclusioni rassegnate nel provvedimento gravato, il giudice disciplinare ha dato ampia, corretta ed esauriente motivazione, sì che il vizio denunciato dal ricorrente non può in alcun modo ritenersi sussistente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma lì 24 marzo 2011.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it