Skip to main content

Difensore domiciliatario sprovvisto di procura speciale

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Notificazione dell'elenco delle produzioni ex art. 372 cod. proc. civ. - Difensore domiciliatario sprovvisto di procura speciale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11261 del 21/05/2014.

Nel giudizio di legittimità, l'attività di notificazione dell'elenco delle produzioni, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest'ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11261 del 21/05/2014

Riferimenti normativi:   

Cod. Proc. Civ. art. 372

Legge 21/01/1994 num. 53