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cancellazione dall’albo dell’avvocato domiciliatario

sussistenza di una condotta decettiva circa la permanenza dello ius postulandi – notificazione dell’impugnazione al medesimo – nullità – esclusione corte di cassazione, sentenza n. 12478 del 21 maggio 2013

Corte di Cassazione, sentenza n. 12478 del 21 maggio 2013

 

La Corte ha escluso la nullità della notificazione dell’impugnazione eseguita presso l’avvocato domiciliatario il quale, sebbene cancellato dall’albo per effetto di sanzione disciplinare, aveva continuato a curare la pratica del proprio cliente per ottenere l’esecuzione della sentenza di primo grado, così ingenerando nella controparte l’affidamento incolpevole circa la sua persistente legittimazione.
(massima dal sito web della Corte di Cassazione)