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Impugnazione - Ricorso al CNF - Sottoscrizione del ricorso da difensore privo di mandato speciale

Avvocato - Procedimento disciplinare - Impugnazione - Ricorso al CNF - Sottoscrizione del ricorso da difensore privo di mandato speciale E' inammissibile il ricorso al C.N.F. Sottoscritto dal difensore dell'incolpato privo di valida procura alla presentazione dell'atto di impugnazione, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al C.d.O. La nomina alla difesa dell'incolpato dinanzi al C.O.A., infatti, non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., poiché per essa è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all'esercizio innanzi alle magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009) Consiglio Nazionale Forense, decisione del 12-10-2011, n. 163

Avvocato - Procedimento disciplinare - Impugnazione - Ricorso al CNF - Sottoscrizione del ricorso da difensore privo di mandato speciale
E' inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal difensore dell'incolpato privo di valida procura alla presentazione dell'atto di impugnazione, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al C.d.O. La nomina alla difesa dell'incolpato dinanzi al C.O.A., infatti, non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., poiché per essa è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all'esercizio innanzi alle magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009) Consiglio Nazionale Forense, decisione del 12-10-2011, n. 163

Consiglio Nazionale Forense, decisione del 12-10-2011, n. 163

FATTO

Con esposto del 19.09.2008 la sig.ra A. M. G. , quale procuratrice generale e moglie del sig. G. P., comunicava all’Ordine di Bari che a seguito di una sentenza del TAR del 15.05.2008 che aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per € 1.500,00, oltre accessori di legge, l’avv. G. C. aveva intimato precetto di pagamento per un importo complessivo di € 3.184,58 considerando quale valore della controversia quello indeterminato .
Riferiva ancora che con raccomandata del 20.06.2008 il debitore aveva rimesso all’avv. C. un assegno circolare di € 2.371,46 dichiarandosi disponibile a un confronto al fine di addivenire ad una soluzione bonaria.
Nell’accusare ricevuta della somma di € 2.371,46 l’avv. C. ribadiva che il calcolo delle voci indicate in precetto era stato fatto in relazione al valore indeterminato e non all’ammontare delle spese processuali.
Successivamente però, per la differenza di € 813,12, venivano sottoposti a pignoramento immobiliare tre cespiti di proprietà del sig. P..
Convocato dal COA l’avv. C. riferiva che dopo il precetto non si era più occupato della pratica e che la fase esecutiva era stata eseguita da altro collega e precisamente dall’avv. G. L..
Entrambi gli avvocati, (C. e L.) invitati dal COA a definire bonariamente la vicenda, non si dichiaravano disponibili perché pendeva giudizio di opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Bari.
Il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. C. veniva archiviato in istruttoria, avendo ritenuto il Consiglio che la fase del precetto, antecedente all’esecuzione, non fosse rilevante sotto il profilo disciplinare. Lo stesso COA apriva procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. L. con il seguente capo di incolpazione “perché a fronte di un credito di € 813,12 riveniente dalla differenza tra quanto pagato dal debitore dopo la notifica del precetto e quanto residuato a saldo sul presupposto – contestato dal debitore – che i diritti di precetto andassero calcolati sulla base del valore iniziale della controversia anziché dell’importo delle spese processuali liquidate dal Giudice, e nonostante l’obbligato si fosse dichiarato disponibile a verificare bonariamente quanto effettivamente dovuto, richiedeva e faceva eseguireun pignoramento immobiliare su alcuni beni immobili del debitore di un valore complessivo di circa € 800.000,00 .
Così violando l’art. 49 del Codice Deontologico.
In Castellana Grotte. In data 8.07.2008” L’avv. L. confermava di avere ricevuto mandato autonomo e diretto dal cliente solo per la fase esecutiva ed a giustificazione di quanto contestatogli, affermava che il
pignoramento immobiliare era stato richiesto solo perché, come gli era stato segnalato dall’Ufficiale Giudiziario di Putignano, il debitore non aveva la residenza a Castellana e non era quindi rintracciabile.
Il COA di Bari, esaurito il procedimento disciplinare, ritenendo che l’incolpato non avesse offerto alcun argomento utile ad esonerarlo dalla responsabilità disciplinare, gli comminava la sanzione dell’avvertimento.
Il COA aveva ritenuto infatti che le motivazioni addotte non potevano consentire una procedura gravosa ed esagerata rispetto al credito azionato, come quella assunta dall’avv. L., poiché è dovere del difensore, valutare in concreto le iniziative da adottare senza aggravare la situazione debitoria della controparte e tanto indipendentemente dalle indicazioni e dalle preferenze del cliente. Rileva ancora che l’avv. L., il quale faceva parte dello studio C. ed era figlio del cliente-creditore, non poteva non conoscere la pratica fin dall’inizio e in ogni caso, al momento in cui è subentrato nella difesa, aveva il dovere di rendere cognizione di tutti gli atti della pratica. E se pure avesse ignorato che nel precetto erano stati inseriti diritti e onorario riferiti al valore iniziale del giudizio di merito (indeterminato) e non all’importo delle spese processuali liquidate (€ 1.500) e che il debitore aveva rimesso l’importo calcolato in base a quest’ultimo conteggio, non era comunque giustificabile che a fronte di un saldo di € 813,12, pari alla differenza tra quanto precettato e quanto ricevuto, egli aveva fatto eseguire un pignoramento immobiliare su tre cespiti.
Con tempestivo ricorso depositato il 9.10.2009, sottoscritto soltanto dal difensore avv. Carmelo Piccolo, impugna la decisione adottata l’avv. L. ritenendola ingiusta e
illegittima, rilevando che :
- in data 27.05.2008, veniva notificato dall’avv. C. il precetto ed il titolo esecutivo all’indirizzo conosciuto quale residenza del debitore sig. P., tramite emissione di avviso postale di giacenza A.G.;
- alla scadenza dei dieci giorni di giacenza, in data 06.06.2008 tale plico non risultava ancora ritirato;
- in data 28.06.2008 egli riceveva la lettera d’incarico professionale quale nuovo difensore contenente la richiesta di sottoporre a pignoramento alcuni specifici immobili del debitore;
- prima di procedere nel mandato aveva contattato informalmente il precedente difensore il quale gli aveva confermato di non aver ricevuto alcuna opposizione al precetto e di aver ricevuto il pagamento parziale della somma indicata nel precetto stesso;
- aveva pertanto proceduto in data 03/07/08 al pignoramento immobiliare sugli immobili indicatigli dal creditore al quale veniva notificato in data 08.07.08 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Ritiene inoltre erronea la motivazione della sentenza secondo cui si sarebbero assunte due diverse versioni difensive, mentre egli ha inteso dar conto al Consiglio rispetto a due distinti obiezioni:
1) con le note difensive depositate il 29.10.2008, aveva dichiarato la ragione per cui, anziché procedere al recupero del credito mediante pignoramento mobiliare, aveva deciso di procedere al pignoramento immobiliare, perché il debitore risultava (anche per l’Ufficiale Giudiziario) irrintracciabile;
2) nel dibattimento aveva tentato di spiegare la ragione per la quale aveva proceduto ad esecuzione rispetto a tre compendi immobiliari solo perché il cliente lo aveva invitato ad aggredire la proprietà immobiliare del debitore, fornendogli anche la visura catastale inerente tre immobili siti in Castellana Grotte, ma precisando che gli stessi corrispondevano ad un'unica unità immobiliare .
Aveva ritenuto conseguentemente che il pignoramento immobiliare poteva essere l’unico rimedio processuale esperibile a tutela del credito residuato vantato, tenuto anche conto della mancanza di opposizione al precetto.
Precisa ancora che le tre unità immobiliari pignorate, site in Castellana Grotte, hanno attualmente un valore complessivo di mercato di € 288.250,00 e non di € 800.000,00 presi come riferimento dal Consiglio e che il sig. G. P. era proprietario in Conversano di una importante azienda agricola del valore di oltre un milione di euro che egli avrebbe potuto aggredire se veramente avesse inteso aggravare dolosamente la
situazione della controparte anziché indirizzarsi sugli immobili specificatamente indicatigli nella lettera d’incarico.
Chiede quindi di essere assolto dall’addebito disciplinare per difetto dell’elemento psicologico.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato infatti sottoscritto soltanto dal difensore dell’incolpato, privo di valida procura alla presentazione dell’atto di impugnazione.
A nulla rileva infatti che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine: è noto infatti che la nomina alla difesa dell’incolpato dinanzi al C.O.A. non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F., poiché per essa è necessario il conferimento di apposita e specifica procura speciale conferita ad avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle magistrature superiori.
Essendo espressamente prevista dall’art. 60 del R.D. n. 37/1934 l’assistenza del professionista incolpato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale munito di mandato speciale, la sottoscrizione del ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte soltanto del difensore privo di mandato speciale comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio ;
Visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. G. L. a ministero del proprio difensore.
Così deciso in Roma lì 30 aprile 2011.

 

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