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Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di nuovo difensore cassazionista

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022

 

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di sospensione cautelare, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvocato cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022