Skip to main content

Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus - sentenza n. 6 del 23 febbraio 2022

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Stoppani), sentenza n. 6 del 23 febbraio 2022

 

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Stoppani), sentenza n. 6 del 23 febbraio 2022