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Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione da parte dell’incolpato prosciolto

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

 

In materia disciplinare, l’art. 61 L. n. 247/2012 stabilisce la legittimazione all’impugnazione dell’incolpato nel caso di affermazione di sua responsabilità, sicché è inammissibile l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021