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Impugnazione al CNF e richiamo verbale: gli atti vanno trasmessi al Presidente del CDD per i relativi adempimenti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

Impugnazione al CNF e richiamo verbale: gli atti vanno trasmessi al Presidente del CDD per i relativi adempimenti

In tema di procedimento disciplinare, qualora il CNF ritenga congruo comminare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020