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Impugnazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 83

Inammissibile l’impugnazione contenente solo mere illazioni sull’asserita parzialità del giudice disciplinare

Il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale deve contenere, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di censura del provvedimento contestato, sia dei suoi contenuti fattuali sia con riferimento agli errori procedimentali o di diritto che abbiano determinato la non corrispondenza del procedimento o della decisione alle formalità del rito e/o alla corretta applicazione dei principi deontologici alla fattispecie esaminata, perciò non essendo all’uopo sufficiente limitarsi ad una diversa ricostruzione o interpretazione dei fatti oggetto di incolpazione né tantomeno limitarsi a censurare l’asserita erroneità della decisione impugnata perché in thesi dovuta ad un preteso atteggiamento persecutorio e discriminatorio del giudice disciplinare nei confronti dell’incolpato senza tuttavia indicare quali sarebbero i “vizi” della decisione impugnata e perché le motivazioni contenute nella stessa dovrebbero essere ritenute errate.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 83