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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni – Sez. U, Ordinanza n. 11213 del 08/05/2008

Avvocato sospeso cautelarmente - Mancanza dello "ius postulandi" - Configurabilità - Ricorso al C.N.F. proposto personalmente - Ammissibilità - Esclusion

L'avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall'esercizio della professione è privo dello "ius postulandi"; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell'ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall'avvocato sospeso.

Sez. U, Ordinanza n. 11213 del 08/05/2008