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Procedimento disciplinare - prescrizione - Riassunzione Autonomia del procedimento rispetto a quello penale

Procedimento disciplinare - prescrizione 2-Riassunzione 3-Autonomia del procedimento rispetto a quello penale 1-Vigente il codice di procedura penale del 1930, la decorrenza del termine quinquiennale previsto dall'art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre di norma dal giorno della violazione, e soltanto nella ipotesi in cui per il medesimo fatto è instaurato processo penale, dalla data di definizione di questo con sentenza irrevocabile; è sufficiente pertanto per interrompere la prescrizione che il consiglio dell'ordine competente adotti la delibera di apertura del procedimento disciplinare nei cinque anni dal fatto o, nella seconda ipotesi, dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Il codice 1988 ha abolito con l'art. 75 (che regola i rapporti dell'azione penale con quella civile) la pregiudiziale prevista dall'art. 3 del codice abrogato, riconoscendo altresì la autonomia del procedimento disciplinare rispetto all'eventuale processo penale, sicchè per i procedimenti disciplinari oggi promossi la decorrenza del termine prescrizionale è ormai sempre ancorata alla data della commessa violazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di un processo penale. A differenza della prescrizione disciplinata dal codice penale, che è causa di estinzione del reato e, come tale, ove si verifichio successione di leggi, determina l'applicazione di quella più favorevole al giudicabile, nell'ordinamento professionale la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma l'azione disciplinare; non costituisce pertanto istuituto di diritto sostanziale, bensì di diritto processuale, con la conseguente riferibilità alla norma vigente al momento dell'applicazione. 2-Il procedimento disciplinare sospeso si estingue ove nel termine perentorio di sei mesi non viene riassunto ex art. 297 c.p.c. (ritenuto applicabile in materia); il termine utile per detta riassunzione tuttavia decorre (in forza della sentenza della Corte costituzionale del 4 marzo 1970, n. 34) non già dalla cessazione della causa di sospensione, bensì dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti nel giudizio sospeso. 3-Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale va considerata nel senso che la decisione dell'una non può più automaticamente dipendere da quella dell'altro, non già nel senso che il giudice disciplinare non possa prendere in considerazione elementi probatori acquisiti in sede penale, per sottoporli alla sua libera valutazione. (C.N.F. - 21 FEBBRAIO 1993, N. 19 - Pres. CAGNANI - Rel. CASALINUOVO - P.M. NICITA (concl. Conf.) Rigetto del ricorso).