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Interruzione della prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019

Gli atti di interruzione della prescrizione disciplinare

La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dall’atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019