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La (successiva) parziale assoluzione in sede penale NON impone una corrispondente riduzione della sanzione già comminata in sede disciplinare

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021

 

Se, dopo la condanna deontologica per più fatti, l’incolpato sia stato successivamente assolto in sede penale perché alcuni di essi non sussistono o non li ha commessi, il procedimento disciplinare è riaperto (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014) per una nuova valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, espungendo la condotta non ritenuta illecita dal giudice penale, per giungere, eventualmente, ad una rideterminazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021