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Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza – Fattispecie – Sanzione – Misura – Sospensione – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza – Fattispecie – Sanzione – Misura – Sospensione – Adeguatezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125

Va ritenuta di sicura e grave rilevanza deontologica la condotta dell’avvocato che risulti caratterizzata da sostanziale inerzia nello svolgimento dell’attività di assistenza professionale e dalla reiterata violazione dell’obbligo di informazione dei clienti sull’andamento delle pratiche, nonostante le numerose richieste ricevute. In particolare, deve ritenersi giustificata la sanzione della sospensione dall’attività professionale, in considerazione del danno arrecato al cliente e del grave discredito arrecato alla categoria forense, laddove, come nella specie, l’inerzia del professionista precluda al proprio assistito la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subìti dai propri familiari a causa dell’intervenuta prescrizione della relativa azione, i cui termini non siano stati interrotti dall’incolpato nonostante le rassicurazioni fornite al cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 3 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125