Skip to main content

Avvocati stabiliti: la cancellazione non disciplinare dall’elenco speciale avviene senza dover coinvolgere nell’istruttoria l’Autorità che ha rilasciato il titolo abilitante

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 223 del 30 novembre 2021

 

L’art. 11 D.Lgs. n. 96/2001 (secondo cui, prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato stabilito, il Consiglio territoriale ne dà comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine) non si applica ai procedimenti relativi alla tenuta degli albi, non essendovi previsioni in tal senso, né con riferimento all’iscrizione, né alla cancellazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 223 del 30 novembre 2021