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Sospensione della sorveglianza speciale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15396 del 17/01/2023 Ud. (dep. 12/04/2023) Rv. 284482 - 01

Singole misure - sorveglianza speciale - Sospensione della sorveglianza speciale - Concomitante espiazione della pena detentiva per almeno due anni - Nuovo giudizio sulla pericolosità sociale - Condizioni.

 

In tema di misure di prevenzione personali, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione.

 

Misure di prevenzione