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Condotte con finalità di terrorismo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14885 del 29/11/2022 Cc. (dep. 07/04/2023) Rv. 284348 - 03

Reati contro la personalità dello stato - delitti - contro la personalità internazionale dello stato - Condotte con finalità di terrorismo - Idoneità -Accertamento giudiziale - Prognosi postuma - Natura e contesto dell'azione - Criteri.

 

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.(In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione).

Riferimenti normativi: Cod_Pen_art_270_6

 

Reati contro la personalità dello stato