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Bomboletta contenente “spray” urticante a base di “oleoresin capsicum” - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14608 del 14/03/2023 Ud. (dep. 06/04/2023) Rv. 284404 - 01

Gas e aggressivi chimici - Bomboletta contenente “spray” urticante a base di “oleoresin capsicum” - Porto in luogo pubblico - Contravvenzione prevista dall’art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975 - Configurabilità - Condizioni - Contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. - Differenze.

 

Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.).

 

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